Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1755 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1755 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPUTO DARIO N. IL 22/04/1982
avverso l’ordinanza n. 1753/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
21/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Data Udienza: 19/11/2013

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Ritenuto in fatto
CAPUTO Dario ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, pur riformando parzialmente
quella di primo grado [concessione della sospensione condizionale della pena], lo ha
riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 186 del codice della strada, ritenendo di non
poter accedere alla richiesta di sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità,

legge n. 120 del 2010, introduttiva della sanzione sostitutiva, era stata applicato il trattamento
edittale più favorevole precedentemente stabilito per la contravvenzione contestata.

La Corte riteneva, in sostanza, di fare applicazione del principio, già espresso dalla Corte di
legittimità [cfr. Sezione IV, 24 maggio 2012, PG in proc. Carosi, rv. 253515], secondo cui, ai
fini dell’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità – previsto
dall’articolo 186, comma 9 bis, del codice della strada, introdotto dall’articolo 33 della legge n.
120 del 2010 – ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore e concernenti guida in stato
di ebbrezza, occorre considerare che, per il reato di cui all’articolo 186, comma 2, lettera

c),

del codice della strada, pur trattandosi di norma complessivamente più favorevole
all’imputato, il favor è determinato dalla previsione della estinzione del reato nel caso di buon
esito della misura sostitutiva, mentre nella nuova previsione la durata della sanzione principale
è superiore a quella previgente (minimo edittale aumentato da tre a sei mesi di arresto). Il
giudice, peraltro, non può combinare un frammento normativo della legge previgente e un
frammento normativo di quella successiva secondo il criterio del favor rei, giacché in tal modo
verrebbe ad applicarsi una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal
legislatore, in violazione del principio di legalità. Pertanto, qualora sia applicato il nuovo
trattamento sanzionatorio, esso deve essere applicato nella sua integralità.

Considerato in diritto

Il ricorso si incentra proprio sul diniego della sostituzione con il lavoro di pubblica utilità.

La doglianza non merita accoglimento, a fronte di una decisione corretta.

Vale rilevare che certamente, in tema di reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, la
sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità di cui
all’articolo 186, comma 9 bis del codice della strada, introdotto dalla legge n. 120 del 2010, è
applicabile, in virtù dell’articolo 2, comma 4, c.p., anche ai fatti commessi anteriormente alla
predetta novella.

2

in ragione del fatto che all’episodio incriminato, verificatosi prima dell’entrata in vigore della

Anzi, in tal caso, non è neppure richiesto dalla legge che l’imputato debba indicare l’istituzione
presso cui intende svolgere l’attività lavorativa e le modalità di esecuzione della misura,
essendo sufficiente che egli non esprima la sua opposizione.

E’ però evidente, come sostenuto nella richiamata decisione della Corte di cassazione,
esattamente applicata dal giudice di merito, che la nuova normativa se applicata, lo debba

reato de quo, meno favorevoli.

Ne deriva allora che l’imputato che voglia avvalersi, per quanto interessa in sede di appello, del
novum

normativo, anche in ossequio al principio della

reformatio in peius,

deve

espressamente richiedere tale applicazione nella integralità della nuova disciplina, anche con
riferimento ai limiti edittali innovati.

Ciò che non risulta essere stato fatto, ed anzi risulta a contrario che contraddittoriamente con
i motivi di appello è stato chiesto il beneficio della sospensione condizionale della pena [come è
noto, vi è incompatibilità tra tale istituto e quello del lavoro di pubblica utilità, tanto che la
richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, implica la tacita rinuncia al
beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente concesso in precedenza,
stante la incompatibilità tra i due istituti: Sezione III, 7 novembre 2012, Cinciripini).

Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 19 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

essere nella sua integralità, quindi avendo riguardo anche ai nuovi limiti edittali di pena, per il

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