Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17549 del 21/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17549 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SAVANI PIERO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZIVIC ZIVKO N. IL 17/02/1961
avverso la sentenza n. 12/2013 TRIBUNALE di ACQUI TERME, del
14/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;

Data Udienza: 21/02/2014

IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Acqui Terme applicava, fra l’altro, a ZIVIC Zivko, a
norma degli artt. 444 e 448 C.P.P., la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al delitto di furto in luogo di privata dimora aggravato, commesso il 30 giugno 2012.
Propone ricorso per cassazione l’imputato che deduce violazione di legge e difetto di motivazione per non esser state applicate le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza
sull’aggravante e la recidiva.
Osserva il Collegio che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che il Tribunale, nell’applipare la pena concordata, non è incorso in alcuna violazione della legge in punto di determinazione della pena (cfr. Sez. un., c.c. 24 marzo 1990, Borzaghini), conformandosi del resto, anche con
riferimento al mancato riconoscimento di prevalenza delle attenuanti, interamente al trattamento
sanzionatorio condiviso dalle parti, del quale ha espressamente riconosciuto la congruità. Mentre
l’imputato che abbia chiesto l’applicazione di una determinata pena non può dolersi della entità
della pena da esso stesso sollecitata né della complessiva adeguatezza del trattamento concordato
evocando apprezzamenti di fatto non suscettibili di autonoma considerazione in sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità
dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di E. 1.$00,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma i 1 febbraio 2014.

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