Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17549 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17549 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BORRELLI GIUSEPPE N. IL 18/05/1972
avverso la sentenza n. 167/2011 TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 13/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13.6.2012 il Tribunale di Torre Annunziata, in
composizione monocratica, condannava Giuseppe Borrelli alla pena di euro 200
di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 697 cod. pen. per avere detenuto
illegalmente presso la propria abitazione n. 5 proiettili marca G.F.L. 9×21,
accertato il 25.11.2009.

quanto non utilizzabile per gli usi propri, costituisce strumento da punta e taglio
atto ad offendere e che l’imputato, gravato da numerosi precedenti, non aveva
fornito alcuna spiegazione del porto fuori dell’abitazione.
Sottolineava che le ipotesi prospettate dall’imputato restavano indimostrate
e non verificabili.

2. Il Borrelli, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per
cassazione denunciando, in primo luogo, il vizio della motivazione in ordine alla
attribuzione dei proiettili fondata esclusivamente sulla circostanza che erano stati
rinvenuti in un mobile nella stanza dove il Borrelli stava dormendo e dove erano
riposti i suoi effetti personali, nonché, sulla illazione che era del tipo di quelli
utilizzati dai clan camorristi in uno alla circostanza che l’imputato era in stato di
detenzione perché indagato per il reato di cui all’art. 416

bis cod. pen.. Non è

stato, invece, in alcun modo valutato che il Borrelli si trovava solo
temporaneamente presso l’abitazione dei genitori.
Il ricorrente deduce, quindi, la inutilizzabilità delle circostanze riferite dal
testimone della polizia giudiziaria procedente avendo lo stesso riferito che
l’imputato nell’immediatezza del fatto si era attribuito il possesso delle munizioni.
Ad avviso del ricorrente, infatti, si tratta di dichiarazioni rese dall’indagato in
assenza del difensore e, quindi, inutilizzabili ai sensi dell’art. 350 comma 5 e 6
cod. proc. pen.. In ogni caso l’utilizzazione è preclusa dall’art. 357 comma 2 lett.
b) cod. proc. pen,. Il riferito atteggiamento assunto dal padre dell’imputato
costituiva in un non consentito apprezzamento personale del testimone
esaminato.
Infine, si lamenta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine
al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla
determinazione della entità della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2

Rilevava che detto oggetto costituito da una sola parte di forbice, proprio in

Invero, la motivazione della sentenza impugnata ha dato conto in maniera
compiuta, ancorchè sintetica, della valutazione della prova della responsabilità
dell’imputato. In specie, l’attribuzione delle munizioni al Borrelli è sorretta da
argomentazioni logiche e conferenti circa il luogo del rinvenimento nella casa
dove il predetto si rifugiava ed, in particolare, nella stanza nella quale stava
dormendo e all’interno del mobile in cui erano riposti i suoi effetti personali.
A fronte di ciò, le doglianze del ricorrente sono in gran parte fondate su
censure di fatto la cui valutazione è preclusa nel giudizio di legittimità.

circostanze riferite dal testimone che, per quanto si è detto, non risultano
determinanti ai fini della ritenuta prova della responsabilità del ricorrente.
Del tutto aspecifiche, e come tali inammissibili, devono ritenersi le doglianze
in ordine alla determinazione della pena ed al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche sulle quali, peraltro, il tribunale ha argomentato
evidenziando la elevata pericolosità manifestata dal Borrelli, indagato per la
partecipazione al sodalizio camorrista denominato clan Gionta.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro
1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) alla
cassa delle ammende.

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

Sono manifestamente infondati i rilievi in ordine alla inutilizzabilità di alcune

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