Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17549 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17549 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE ME0 MATTEO nato il 19/02/1992 a SAN GIOVANNI ROTONDO

avverso la sentenza del 11/11/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 26424/17
FATTO E DIRITTO

1. DE MED Matteo ha proposto, a mezzo difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza
in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sentenza di condanna, emessa alli esito di
giudizio abbreviato, per i reati di rapina impropria e lesioni deducendo tre motivi:
– violazione di legge per mancata acquisizione del fascicolo processuale presso il Tribunale per i
Minorenni di Torino (RG. 271/2015) a carico del concorrente, indispensabile ai fini della

– difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;
– difetto di motivazione quanto alla liquidazione del danno in favore della parte civile.

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
2.1. Il primo motivo deve ritenersi manifestamente infondato ove si rilevi che nessuna richiesta
è stata ritualmente proposta nel giudizio di appello e che, in ogni caso, la richiesta di giudizio
abbreviato c.d. “secco”, di cui all’art. 438, comma primo, cod. proc. pen., comporta la
definizione del processo allo stato degli atti, che determina la formazione della “res iudicanda”
sulla base del quadro probatorio già esistente; ne consegue che nessuna prova, documentale
od orale, può essere successivamente acquisita, salva la facoltà dell’imputato, ammesso al
giudizio abbreviato, di sollecitare il giudice all’esercizio dei poteri di cui all’art. 441, comma
quinto, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice
che aveva respinto la richiesta di produzione dei verbali delle indagini difensive, effettuata
dopo la presentazione della richiesta di ammissione al giudizio abbreviato). (Sez. 4, n. 51950
del 15/11/2016 – dep. 06/12/2016, Peano, Rv. 26869401).
2.2. Il motivo riguardante il trattamento sanzionatorio, totalmente generico, è anch’ esso
manifestamente infondato atteso che risulta che la corte territoriale nello stabilire la pena ha
tenuto in considerazione i fatti contestati e la personalità dell’ imputato e, per altro verso, in
considerazione del fatto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice
di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati
negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non
sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.
2.3. Il terzo motivo è all’ evidenza inammissibile in quanto trattasi di censura del tutto
generica ed aspecifica che riguarda profili in fatto.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
1

decisione;

delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.

cons . gliere estensore

H presidente

Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

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