Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17548 del 21/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17548 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOTESORIERE ANGELO N. IL 04/02/1973
avverso la sentenza n. 997/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 18/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

La Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto con

sentenza del 18 febbraio 2013, ha parzialmente confermato, riducendo la pena
per l’intervenuta prescrizione del resto di truffa, la sentenza del Tribunale di

fraudolenta patrimoniale per distrazione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) una violazione di legge in ordine all’applicazione della normativa penale
dopo la novella di cui al Decreto Legislativo 5/2006 e al Decreto Legislativo
169/2007;
b) una erronea applicazione della legge penale quanto all’affermazione
della penale responsabilità per l’ascritto reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto

manifestamente infondati i motivi.
2. Quanto al primo motivo, deve osservarsi, sulla scorta di un ormai
datato arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass. Sez. Un. 28 febbraio
2008 n. 19601), come il Giudice penale investito del giudizio relativo a reati di
bancarotta, ex articoli 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non possa
sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo
dello stato di insolvenza dell’impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle
condizioni previste per la fallibilità dell’imprenditore, sicché le modifiche
apportate all’articolo 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e
dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi
dell’articolo 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso.
3.

Quanto al secondo motivo, esso si appalesa meramente assertivo e

volto a dare dei fatti, così come accertati nei giudizi di merito, una
interpretazione diversa non consentita avanti questa Corte di legittimità.

1

Taranto che aveva condannato Lotesoriere Angelo per il delitto di bancarotta

4. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di
denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al

della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2014.

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore

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