Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17548 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17548 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MARIANI FRANCESCO N. IL 02/01/1988
avverso la sentenza n. 2908/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
18/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 18.7.2011 la Corte di appello di Ancona confermava
la decisione di primo grado con la quale Francesco Mariani veniva condannato
alla pena mesi tre di arresto ed euro 150,00 di ammenda per il reato di cui
all’art. 658 cod. pen. e quello di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, per avere
procurato allarme presso i carabinieri di Ancona annunciando di avere ucciso una
persona e per avere portato senza giustificato motivo fuori dall’abitazione un

Evidenziava la Corte territoriale che l’annuncio di un inesistente omicidio
aveva provocato l’intervento della forza pubblica con inutile dispiegamento di
mezzi. Inoltre, senza alcun dubbio il coltello a serramanico sequestrato al Mariani
è uno strumento da punta e da taglio atto ad offendere del cui possesso non
c’era alcuna giustificazione.
Riteneva, quindi, infondate le censure in ordine alla entità della pena inflitta
ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tenuto
conto della potenzialità offensiva e della personalità dell’imputato desumibile dai
precedenti penali.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di
fiducia, denunciando il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità dei reati
contestati, nonché, avuto riguardo al trattamento sanzionatorio.
Lamenta, in specie, la insussistenza del procurato allarme per inoffensività
della condotta posto che è emerso che gli agenti intervenuto a seguito della
telefonata del ricorrente ne avevano constato immediatamente lo stato di
ubriachezza e, quindi, non avevano svolto alcuna indagine. Contesta, altresì, la
potenzialità offensiva del coltello a serramanico.
Denuncia, ancora, la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione
della pena ingiusta e sproporzionata.
Infine, deduce l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso, come innanzi
sinteticamente riportato, è fondato su censure in larga parte generiche e di
merito; comunque, è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello
ha argomentato correttamente e compiutamente in ordine alla configurabilità dei
reati contestati al ricorrente il quale, quindi, ripropone le medesime censure
volte ad una inammissibile rivalutazione da parte del giudice di legittimità.
2

coltello a serramanico, fatti commessi il 13.4.2007.

Invero, ai fini della ravvisabilità della sussistenza della contravvenzione di
cui all’art. 658 cod. pen. è sufficiente che l’annunzio di disastri, infortuni o
pericoli inesistenti sia idoneo a suscitare allarme presso l’autorità, gli enti o le
persone che esercitano un pubblico servizio (Sez. 1, n. 11514 del 26/05/1987 dep. 12/11/1987, rv. 176990).
Ugualmente è a dirsi per i rilievi assolutamente aspecifici in ordine alla entità
della pena, atteso che la motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta
compiuta ed immune da vizi denunciati.

del termine di prescrizione, atteso che tale termine certamente non era maturato
al momento della decisione di secondo grado e, stante l’inammissibilità del
ricorso sarebbe in ogni caso preclusa la declaratoria della estinzione
successivamente intervenuta.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

Manifestamente infondata è la dedotta estinzione dei reati per decorrenza

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