Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17548 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17548 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA CECILIA RAFFAELE nato il 17/05/1984 a TORINO

avverso la sentenza del 25/11/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 26409/2017
FATTO E DIRITTO

1. LA CECILIA Raffaele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
deducendo difetto di motivazione relativamente all’ affermazione della propria responsabilità in
ordine al reato di rapina impropria contestato e quanto al trattamento sanzionatorio.

profili di responsabilità, sono inammissibili avendo l’ imputato rinunziato in sede di appello ai
motivi di censura relativi ai profili di responsabilità ed alla qualificazione dei fatti contestati.
2.1. Il motivo riguardante il trattamento sanzionatorio, totalmente generico, è anch’ esso
manifestamente infondato atteso che risulta che la corte territoriale nello stabilire la pena ha
tenuto in considerazione i fatti contestati e la personalità dell’ imputato e, per altro verso, in
considerazione del fatto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice
di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati
negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non
sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018
consigliere estensore

H presidente

2. Il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato atteso che le censure proposte, quanto ai

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