Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17547 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17547 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BELLA NICOLA MARIA GIUSEPPE N. IL 29/05/1974
avverso la sentenza n. 2400/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
04/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 4.7.2011 la Corte di appello di Ancona confermava
la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno con la quale, all’esito del giudizio
abbreviato, Nicola Maria Giuseppe Bella è stato condannato alla pena di mesi sei
di arresto in relazione al reato di cui all’art. 2 legge n. 1423 del 1956, accertato
1’8.3.2007.

vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità per il reato in
contestazione fondata sulle circostanze riferite da un unico testimone senza
valutare una serie di elementi ulteriori e senza considerare le evidenti
contraddizioni delle dichiarazioni dei testimoni.
Lamenta, altresì, il vizio della motivazione in ordine alla determinazione
della pena ben superiore al minimo edittale ed al mancato riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale
fondato esclusivamente sui precedenti penali.
Infine, assume l’intervenuta prescrizione del reato maturata 1’8.9.2011.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Osserva il Collegio che i motivi di ricorso, caratterizzati da palese
aspecificità, appaiono, altresì, manifestamente infondati.
Il ricorrente, quanto alla affermazione della responsabilità, ha proposto
doglianze generiche, in parte contraddittorie e prive di qualsivoglia correlazione
con gli argomenti della sentenza impugnata.
Sono manifestamente infondati i rilievi in ordine alla determinazione della
entità della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche e della sospensione condizionale, avendo la Corte territoriale, sia pure
sinteticamente, adeguatamente motivato sulla base della valutazione della
personalità del ricorrente gravato da numerosi e significativi precedenti penali.
Il termine di prescrizione certamente non era maturato alla data della
decisione dell’appello e, stante la inammissibilità del ricorso, è comunque
preclusa la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando il

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

cassa della ammende.

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