Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17547 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17547 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

Data Udienza: 06/03/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VAGNETTI LUCA nato il 09/04/1976 a ROMA

avverso la sentenza del 13/06/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

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R.G. 26290/2017

FATTO E DIRITTO

1. VAGNETTI Luca ha proposto, personalmente, ricorso per cassazione avverso la sentenza in
epigrafe – in forza della quale era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di
estorsione – deducendo due motivi: a) violazione di legge e difetto di motivazione
relativamente alla affermazione della propria responsabilità in ordine al reato di estorsione

b) violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa derubricazione del reato
contestato nella ipotesi meno grave dell’ esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondato atteso che le
censure proposte con il presente ricorso, del tutto generiche ed aspecifiche, vanno ritenute
null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova
valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla corte territoriale
che, con argomentazioni del tutto coerenti con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente
disatteso la tesi difensiva.
Invero la Corte di Appello, con motivazione congrua, esauriente ed immune da censure logico
giuridiche rilevabili in questa sede, nel confermare la ricostruzione operata dal primo giudice,
espressamente richiamata, valutate criticamente le complessive risultanze istruttorie e
segnatamente le , dichiarazioni della P.O. ritenute pienamente attendibili anche perché
riscontrate sulla base di intercettazioni telefoniche, ha ribadito la sussistenza di elementi
univoci idonei a fondare la dichiarazione di penale responsabilità dell’ imputato dovendosi
ritenersi integrati, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, gli estremi del reato
di estorsione (vedi sent. sentenza di appello ff. 2/4).
La Corte territoriale ha, poi, esaustivamente risposto alle censure formulate quanto alla
contestata configurabilità della ipotesi delittuosa meno grave dell’ esercizio arbitrario delle
proprie ragioni evidenziando come “il Vagnetti ha preteso per sé duemila euro sine titulo” e
che, in ogni caso, le modalità di soddisfacimento del preteso diritto sono travalicate in forme di
particolare violenza e pervicacia, emergendo in sé il dolo del reato di estorsione.
2.1 Deve, anche, rilevarsi che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito
non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in
esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche
attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo
convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal
caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non
espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 6, n.
49970 del 19/10/2012 – dep. 28/12/2012, Muià e altri, Rv. 25410701), dovendosi ribadire che
anche sotto tale profilo la motivazione, sia pure redatta in parte
1

per relationem, appare

contestato non apparendo decisive, in tal senso, le interessate dichiarazioni della parte offesa;

adeguata e logica anche perché si verte in ipotesi di sentenza c.d. doppia conforme (vale a dire
due sentenza dello stesso segno).

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

consigliere estensore

H presidente

determina equitativamente in euro duemila.

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