Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17546 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17546 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DRIUSSI MATTEO nato il 16/11/1988 a UDINE

avverso la sentenza del 22/09/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 26077/17
FATTO E DIRITTO

1. DRIUSSI Matteo, a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
in epigrafe, in forza della quale è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti di cui agli
artt. 81 cpv, 572, 582, 585, 576 e 629 cod. pen., deducendo difetto di motivazione in ordine al

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondato atteso che le
censure proposte con il presente ricorso vanno ritenute null’altro che un modo surrettizio di
introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già
ampiamente presi in esame dalla corte territoriale.
Invero la Corte di Appello con motivazione congrua, esauriente ed immune da censure logico
giuridiche rilevabili in questa sede, nel confermare la ricostruzione operata dal primo giudice,
espressamente richiamata, valutate criticamente le complessive risultanze istruttorie, ha
ribadito la sussistenza della capacità di intendere e di volere dell’ odierno imputato ed ha
esaustivamente risposto alle censure formulate quanto alla validità delle conclusioni di cui alla
perizia a firma del Dott. Ventre affermandone la piena condivisibilità in quanto espresse sulla
base di tali clinici e di una metodologia ritenuta corretta (v. ff.15-16).
Occorre del resto rilevare che l’accertamento della capacità di intendere e di volere
dell’imputato costituisce questione di fatto la cui valutazione compete al giudice di merito e si
sottrae al sindacato di legittimità se esaurientemente motivata, anche con il solo richiamo alle
valutazioni delle perizie, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e
valutativo. (Sez. 1, n. 32373 del 17/01/2014 – dep. 22/07/2014, Secchiano, Rv. 26141001).
Le censure di cui al ricorso di mero merito vanno, dunque, ritenute inammissibili.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018
II consigliere estensore

:3EPOS T ATA

H presidente

mancato accertamento della propria incapacità di intendere e di volere, quantomeno parziale.

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