Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17545 del 06/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17545 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GALLIDORO EMANUELE N. IL 14/12/1971
avverso la sentenza n. 3345/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 11/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 11 gennaio 2012 la Corte di appello di Palermo, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, emessa il 14
gennaio 2011, unificati sotto il vincolo della continuazione i reati oggetto di
giudizio con quelli giudicati irrevocabilmente con sentenza della Corte di
appello di Palermo del 31 ottobre 2007, e ritenuti più gravi i delitti di cui al
pena complessivamente inflitta a Gallidoro Emanuele per il delitto
continuato di violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, con
obbligo di soggiorno nel comune di Misilmeri, dal quale si allontanava, in
almeno due occasioni, nell’anno 2004, in occasione di due rapine per cui
subiva condanna definitiva.
Ricorre per cassazione il Gallidoro personalmente, il quale deduce il vizio
di violazione di legge e il difetto di motivazione per omessa declaratoria di
estinzione del reato per prescrizione.
Assume il ricorrente che, essendo la contestazione delle violazioni della
sorveglianza speciale riferita ai fatti di rapina da lui commessi in occasione
degli arbitrari allontanamenti dal Comune di residenza obbligata, e
risalendo tali rapine al 10 e 12 luglio del 2004, come da allegata sentenza
ad esse pertinenti, avrebbe dovuto dichiararsi la prescrizione del reato,
fissata in sette anni e mezzo, già trascorsi alla data dell’Il gennaio 2012 di
emissione della sentenza impugnata.
CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
La Corte territoriale ha correttamente rilevato che le violazioni
dell’obbligo di soggiorno inerente alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale, applicata nei confronti del Gallidoro, si verificarono il
3 agosto del 2004, in occasione della commissione di due rapine in Palermo,
per le quali l’imputato risulta condannato, all’esito di diverso procedimento,
con sentenza del GUP del Tribunale di Palermo in data 31/05/2005,
confermata dalla Corte di appello con sentenza del 17/03/2006, irrevocabile
il 15/02/2007.
Ne consegue che, correttamente, è stata esclusa la prescrizione del
delitto di violazione dell’obbligo di soggiorno nel comune di Misilmeri,
contestato nel presente processo, trattandosi di reato consumato il 3 agosto

presente processo, ha rideterminato in anni due e mesi due di reclusione la

2004 e, perciò, non ancora prescritto alla data dell’il gennaio 2012 di
emissione della sentenza qui impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento
delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA