Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17545 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17545 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEMMI RENZO nato il 30/03/1960 a LIVORNO

avverso la sentenza del 30/09/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze, in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Livorno il 20 giugno 2014, ha
rideterminato la pena irrogata a LEMMI RENZO, in atti generalizzato, e confermato
nel resto.
L’imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di
motivazione della sentenza impugnata quanto all’affermazione della responsabilità e

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi di specificità.
Il ricorrente si è limitato a chiedere l’annullamento della sentenza con deduzioni
generiche e senza nessun, pur minimo, riferimento ad atti del procedimento o passi
della motivazione della sentenza impugnata.
Ciò rende il ricorso inammissibile. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. VI,
sentenza n. 8700 del 21 gennaio — 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584) che “la
funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il
provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso la presentazione di
motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare
specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e
indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni
di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del
provvedimento il cui dispositivo si contesta)”.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché —
valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle
Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018

al trattamento sanzionatorio.

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