Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17544 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17544 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MASSE’ BENEDETTO N. IL 22/11/1972
avverso la sentenza n. 942/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
07/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 7 giugno 2011 la Corte di appello di Milano, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale della sede, emessa 1’11
novembre 2009, previa declaratoria di improcedibilità con riguardo alla
contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen., perché estinta in virtù di
prescrizione, ha rideterminato in mesi 9 e giorni 15 di reclusione la pena
continuazione tra le 19 violazioni oggetto di contestazione, previste dall’art.
9, comma 2, legge n. 1423 del 1956, commesse tra 1’11/04/2005 e il
12/08/2007, e l’analogo delitto, reputato più grave, precedentemente
giudicato con sentenza dello stesso Tribunale in data 19 settembre 2007,
irrevocabile il 27 novembre 2001
Ricorre per cessazione il Massè tramite il difensore, il quale lamenta il
difetto di motivazione in punto di mancato giudizio di prevalenza delle
riconosciute attenuanti generiche sulla contestata recidiva, avendo il
Tribunale ritenuto l’equivalenza delle prime alla seconda.

CONSIDERATO In DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo
dedotto che attiene al solo giudizio di comparazione tra la contestata
recidiva e le attenuanti generiche.
Con motivazione adeguata e coerente, immune da vizi logici e giuridici,
la Corte territoriale ha dato esaustiva ragione della negata prevalenza delle
attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva, in considerazione dei numerosi
e specifici precedenti penali del Massè, senza tacere che la contestata e
riconosciuta recidiva reiterata esclude il giudizio di prevalenza delle
circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 69, ultimo comma, cod. pen., in
relazione all’art. 99, quarto comma, dello stesso codice.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

1

inflitta a Massè Benedetto a titolo di aumento per la riconosciuta

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

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