Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17544 del 06/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17544 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
IBRAHIMA NDIAYE nato il 12/02/1982
NDAO MASSAER nato il 20/04/1983
avverso la sentenza del 12/07/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
Data Udienza: 06/03/2018
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze ha
confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, con cui IBRAHIMA
NDIAYE e NDAO MASSAER sono stati condannati per i reati di cui agli artt. 474 e
648 c.p.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo
l’erronea applicazione della legge e la carenza di motivazione, per avere la Corte
merce falsificata inidonea ad ingannare i potenziali acquirenti.
2. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi privi di specificità e
comunque manifestamente infondati.
I ricorrenti reiterano doglianze già disattese dalla Corte territoriale (v. f 6 della
sentenza impugnata) con argomentazioni corrette, logiche, non contraddittorie e,
pertanto, esenti da vizi censurabili in questa sede.
A fronte di siffatte argomentazioni i ricorrenti sollecitano una diversa
valutazione del materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile in sede di
legittimità.
Va ricordato, in proposito, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della
motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione, di cui si saggia la
oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando precluse la rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché —
valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13
giugno 2000 n. 186) — ciascuno della somma indicata in dispositivo in favore della
Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Giuseppina A. R. Pacilli
Adriano Iasillo
territoriale affermato la penale responsabilità degli stessi imputati, pur essendo la