Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17543 del 21/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17543 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
QUERCI FRANCESCO ALESSANDRO N. IL 22/03/1937
avverso l’ordinanza n. 22/2012 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
12/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 21/02/2014
RITENUTO IN FATTO
1.
La Corte di Appello di Trieste, con la impugnata ordinanza, ha
dichiarato inammissibile l’istanza di ricusazione nei confronti dei membri di altro
Collegio della medesima Corte (Presidente Reinotti e Consiglieri Ferraro e
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Querci,
personalmente, il quale sembra lamentare una violazione di legge in tema di
procedimento di ricusazione nascente dalla trattazione del procedimento, da
parte del Collegio e pur in presenza dell’istanza di ricusazione.
3. Risulta, infine, pervenuta memoria del ricorrente con la quale si insiste
per un rinvio a nuovo ruolo del dibattimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Innanzitutto, la richiesta contenuta nella memoria, depositata ai sensi
dell’articolo 121 cod.proc.pen., di rinvio a nuovo ruolo del dibattimento non è
meritevole di accoglimento a cagione della trattazione del presente procedimento
in camera di consiglio e senza l’intervento dei difensori.
2. Nel merito, il ricorso è inammissibile tenendo ben presente, a cagione
della pletora delle considerazioni defensionali esposte nel ricorso e nella memoria
aggiuntiva, il dettato dell’articolo 173, comma 1 delle norme di attuazione del
codice di procedura che afferma che “i motivi del ricorso sono enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione”.
Invero, secondo questa Corte nella sua massima composizione la
decisione che definisce il procedimento, assunta dal Giudice nei cui confronti è
stata proposta ricusazione in violazione del divieto istituito dall’articolo 37,
comma 2, cod.proc.pen. conserva validità se la ricusazione è dichiarata
inammissibile o infondata dall’organo competente ex articolo 40 cod.proc.pen.;
viceversa, la decisione che definisce il procedimento, assunta dal Giudice nei cui
confronti è stata proposta ricusazione è viziata, invece, da nullità assoluta nel
caso in cui la ricusazione sia accolta e ciò indipendentemente dalla circostanza
che essa sia intervenuta in pendenza della procedura incidentale di ricusazione o
dopo il suo accoglimento (v. Cass. sez. Un. 27 gennaio 2011 n. 23122).
1
Ciriotto) avanzata da Querci Francesco Alessandro.
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Corollario di quanto dianzi espresso è il principio che l’eventuale nullità
del processo debba essere fatta valere nel giudizio relativo alla decisione viziata
e non possa, pertanto, costituire oggetto di autonomo ricorso di legittimità.
3. Il ricorrente, infine, dovrà essere condannato al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, liquidata come
da dispositivo.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2014.
P.T.M.