Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17543 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17543 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Data Udienza: 06/12/2012

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ALLERUZZO ALESSANDRO N. IL 18/12/1973
avverso la sentenza n. 1113/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
11/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

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RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 11 ottobre 2011 la Corte di appello di Catania ha
confermato la sentenza del Tribunale della sede, emessa il 20 febbraio
2009, con la quale Alleruzzo Alessandro era stato condannato alla pena di
anni uno e mesi due di reclusione, interamente condonata ex art. 1 legge n.
241 del 2006, per il reato previsto dall’art. 9, comma secondo, legge n.

sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno applicata nei suoi confronti,
allontanandosi dal Comune di residenza, in Paternò, per recarsi nel Comune
di Belpasso, il 3 luglio 2004.
Ricorre per cassazione l’Alleruzzo tramite il difensore, il quale deduce i
vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione per inesistenza degli
elementi, oggettivo e soggettivo, del reato.

CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché, al di là dei titoli dati alle censure
proposte, risulta in realtà formulato per motivi non consentiti nel giudizio di
legittimità, postulando una rivisitazione nel merito del fatto al fine di
escluderne la rilevanza penale sul piano oggettivo e/o soggettivo.
La sentenza impugnata, con motivazione adeguata e coerente, immune
da vizi logici e giuridici, ha dato ampia ragione della ricorrenza, nel
comportamento dell’Alleruzzo, sorpreso sulla strada di collegamento
Belpasso-Paternò, fuori dal Comune di residenza, degli estremi del delitto
contestato.
Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione del reato compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza
impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la
condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.

1423 del 1956, per aver violato gli obblighi inerenti alla misura della

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

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