Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17543 del 06/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17543 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ANNA _MANNA nato il 05/11/1974 a TORINO
avverso la sentenza del 16/11/2016 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Torino ha
confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città, con cui D’ANNA
JOANNA è stata condannata per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 55 D.Lgs
231/2007.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo
violazione di legge e vizi di motivazione, per avere la Corte territoriale attribuito

causalmente rilevante alla realizzazione della condotta criminosa contestata.
2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi di specificità e
comunque manifestamente infondati.
La ricorrente reitera doglianze già disattese dalla Corte territoriale (v. f. 4 della
sentenza impugnata) con argomentazioni corrette, logiche, non contraddittorie e,
pertanto, esenti da vizi sindacabili in questa sede.
Le censure della ricorrente si risolvono, dunque, in una sollecitazione a valutare
diversamente il materiale probatorio: richiesta, questa, inammissibile, atteso che il
controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza
strutturale della decisione, di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico
argomentativo, restando precluse la rilettura degli elementi di fatto, posti a
fondamento della decisione, e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché
— valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost.,
13 giugno 2000 n. 186) – della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa
delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 6 marzo 2018
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Giuseppina A. R. Pacilli
C/

Adriano Iasillo

I

I 1,,

rilievo penale a una condotta che ex se non avrebbe apportato un contributo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA