Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17542 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17542 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) HADDAR ANIS N. IL 21/11/1977
avverso l’ordinanza n. 108/2011 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
17/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17.7.2011 il Gip del Tribunale di Bologna, quale giudice
dell’esecuzione, respingeva l’istanza avanzata da Haddar Anis, volta ad ottenere
l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in
relazione ai reati giudicati con le sentenze specificamente indicate.
Il giudice dell’esecuzione, in particolare, evidenziava che i reati, non
omogenei tra loro, erano stati commessi in un ampio arco temporale ed a

altresì, che a fronte di ciò lo stato di tossicodipendenza, peraltro non
adeguatamente documentato relativamente all’epoca della commissione dei
reati, non consentiva da solo di desumere l’unicità del disegno criminoso.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di
fiducia, il condannato denunciando la violazione di legge lamentando, in specie,
che il giudice dell’esecuzione non ha provveduto ad acquisire di ufficio la
documentazione

attestante

la

condizione

di

tossicodipendenza

che

presumibilmente avrebbe portato all’accoglimento dell’istanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Premesso che, come è noto, è onere della parte allegare gli elementi posti a
fondamento della richiesta di riconoscimento della continuazione, deve rilevarsi
che la doglianza del ricorrente, invero priva di adeguata correlazione con la
motivazione del provvedimento impugnato, è manifestamente infondata. Infatti,
il giudice dell’esecuzione ha rilevato che anche se lo stato di tossicodipendenza
fosse stato documentato con riferimento all’epoca della commissione dei fatti,
non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della continuazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

distanza rispettivamente di un anno e sei mesi e di due anni tra loro. Rilevava,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

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