Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17542 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17542 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BENEDETTO GIUSEPPE nato il 10/12/1984 a MILANO
avverso la sentenza del 06/12/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 19867/17
FATTO E DIRITTO

1. BENEDETTO Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
deducendo difetto di motivazione relativamente all’ affermazione della propria responsabilità in
ordine ai reati contestati.

censure proposte sono totalmente generiche ed aspecifiche, inidonee ad inficiare, in alcun
modo, le puntuali argomentazioni di cui alla sentenza di appello (v. f.4/5) quanto alli
accertamento della penale responsabilità dell’ imputato in ordine a tutti i reati contestati di cui
ai capi a) (artt. 55 co. 9 D.Lgs. 231/2007), b) (art.648 cod. peri.), c) (artt. 477 e 482 cod.
pen.) e d) (art. 494 cod. pen.), argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta in
alcun modo formulando delle contestazioni prive del necessario grado di specificità ed, in
quanto, tali inammissibili.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro duemila.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

consigliere estensore

H presidente

2. Il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto manifestamente infondato atteso che le

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