Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17541 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17541 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ROMANO ANTONIO N. IL 24/04/1959
avverso l’ordinanza n. 2425/2011 TRIBUNALE di MILANO, del
12/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1.

Con provvedimento del 12.10.2011 il Tribunale di Milano, quale giudice

dell’esecuzione, per quanto qui interessa, respingeva la richiesta avanzata da Antonio
Romano volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671
cod. proc. pen., tra i reati di cui alle sentenze indicate.
A ragione evidenziava, pur tenuto conto dello stato di tossicodipendenza dedotto
dalla difesa, la insussistenza di elementi oggettivamente valutabili dai quali desumere
l’unicità del disegno criminoso rilevando che i fatti per i quali si richiede la continuazione

2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, rilevando che il giudice dell’esecuzione non ha esaminato
compiutamente tutti gli argomenti dedotti ed, in specie, la condizione di disagio
esistenziale del condannato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Si palesa, infatti, l’assoluta genericità dei motivi posti a fondamento del ricorso che
non adempiono all’onere di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di
fatto che sorreggono la richiesta di annullamento (art. 581, lettera c, cod. proc. pen.)
proponendo censure completamente disancorate dal tessuto argomentativo della
pronunzia gravata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

sono stati commessi a distanza significativa tra loro (1996, 2003 e 2009).

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