Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17541 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17541 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIORDANO VINCENZO nato il 16/01/1974 a DESIO

avverso la sentenza del 06/12/2006 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 19845/2017

FATTO E DIRITTO

1. GIORDANO Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe
deducendo violazione di legge e difetto di motivazione relativamente alla affermazione della
propria responsabilità in ordine al reato di truffa contestato, assumendo pure che la corte
territoriale si era limitata a confermare la pronunzia di primo grado senza esaminare i motivi di

2. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Le censure proposte vanno ritenute, infatti, null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in
questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente
presi in esame dalla corte territoriale la quale nell’esaminare i medesimi motivi di doglianza
dedotti con l’ odierno ricorso – con motivazione congrua, del tutto coerente con gli indicati
elementi probatori acquisiti e corretta in diritto – ha puntualmente disatteso le tesi difensiva,
correttamente ritenendo integrata la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa
sulla scorta delle dichiarazioni della persona offesa, ampiamente riscontrate, vittima di un vero
e proprio raggiro per effetto della stipula di un preliminare (fittizio e mai onorato) cui è
conseguito l’ ingiusto profitto pari alla somma incamerata dall’ imputato mai restituita,
escludendo, quindi, con ricostruzione in fatto non censurabile in questa sede, la sussistenza di
un mero inadempimento contrattuale.
2.1 Deve, anche, rilevarsi che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito
non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere
in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che,
anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni
del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue
che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche
se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.
(Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012 – dep. 28/12/2012, Muià e altri, Rv. 25410701), dovendosi
ribadire che anche sotto tale profilo la motivazione, sia pure redatta in parte per relationem,
appare adeguata e logica anche perché si verte in ipotesi di sentenza c.d. doppia conforme
(vale a dire due sentenze dello stesso segno).

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro duemila.

1

gravame.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

presidente

II consigliere estensore

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