Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17540 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17540 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ZAMPELLA VINCENZO N. IL 21/08/1989
avverso l’ordinanza n. 284/2009 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
20/04/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 22.4.2011, il Gip del Tribunale di Bologna, quale giudice
dell’esecuzione, respingeva la richiesta avanzata da Vincenzo Zampella volta ad ottenere
l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., tra i reati
di cui alle sentenze indicate.
A ragione evidenziava la insussistenza di elementi oggettivamente valutabili dai quali
desumere l’unicità del disegno criminoso rilevando che i fatti per i quali si richiede la
continuazione, pur riguardando violazioni della stessa natura, sono stati commessi a

2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione,
personalmente, rilevando che appare evidente la sussistenza dell’unicità del disegno
criminoso e che la detenzione non interferisce sulle condotte illecite successive.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Si palesa, infatti, l’assoluta genericità dei motivi posti a fondamento del ricorso che
non adempiono all’onere di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di
fatto che sorreggono la richiesta di annullamento (art. 581, lettera c, cod. proc. pen.)
proponendo censure completamente disancorate dal tessuto argomentativo della
pronunzia gravata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

distanza di un anno e undici mesi in contesti diversi.

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