Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17540 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17540 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: DI PISA FABIO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
BIANCOFIORE ALESSANDRO nato il 01/07/1987 a TRICASE
DIGREGORIO SALVATORE nato il 20/01/1991 a CERIGNOLA

avverso la sentenza del 08/06/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

Data Udienza: 06/03/2018

R.G. 7556/2017

FATTO E DIRITTO

1. BIANCOFIORE Alessandro e DIGREGORIO Salvatore hanno proposto, personalmente, ricorsi
per cassazione avverso la sentenza in epigrafe deducendo entrambi, con motivi fra loro
sovrapponibili, violazione di legge e difetto di motivazione quanto all’ omesso riconoscimento

contestate.

2. I ricorsi devono ritenersi inammissibili in quanto manifestamente infondati.
2.1.0ccorre rilevare che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta
sufficientemente motivato quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto
dall’art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell’equivalenza, anziché della prevalenza delle
attenuanti, ritenendola quella pìù idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in
concreto. (Sez. 1, n. 758 del 28/10/1993 – dep. 26/01/1994, Braccio, Rv. 19622401) sicchè la
sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione
complessiva, tenendo in particolare della oggettiva gravità del reato contestato ed alle
modalità delle condotte tali da testimoniare “grande spregiudicatezza” da parte degli imputati.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, ì ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla
declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento alla Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in euro duemila ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno al versamento della somma di duemila euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 Marzo 2018

H consigliere estensore

H presidente

delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti

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