Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1754 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1754 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CIMPOESU LUCIAN N. IL 06/05/1988
avverso la sentenza n. 3303/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
11/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Gerkrale in persona del Dott. V Ci
che ha concluso per
V AA:b t a e
e

u 14 .4 D i

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Data Udienza: 19/11/2013

Udito, per la parte civile, l’Avv /21
Udit i difensor Avv7

A

Ritenuto in fatto

CIMPOESU Lucian ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, pur riformando quella di
primo grado [rideterminazione della pena e concessione della pena sostitutiva del lavoro di

Con il ricorso si contesta che l’affermazione della responsabilità sia stata basata sulle verifiche
etilometri-che ottenute mediante l’uso di un apparecchio che si assume non idoneo.

Considerato in diritto

I ricorso, tipicamente evocante tematiche di fatto, non affrontabili all’evidenza in sede di
legittimità, è manifestamente infondato.

In primo luogo* perché ‘ il ricorso, pur essendo corredato da numerosi argomenti [di fatto], è
generico perché si limita a riproporre tematica già ampiamente esaminate e insindacabilmente
decise in sede di merito i trattasi di ricorso per ciò inammissibile, dovendosi ritenere tale
quello fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate
dal giudice del gravame, dovendo gli stessi considerarsi non specifici i la mancanza di
specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa
come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate
dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a norma dell’articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., all’inammissibilità (Sezione
IV, 8 luglio 2009, Cannizzaro).

In secondo luogo, perché la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio
secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando l’alcoltest risulti positivo
costituisce onere della difesa dell’imputato fornire una prova contraria a detto accertamento
quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, oppure l’utilizzo di una
errata metodologia nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo sufficiente la mera
allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell’apparecchio (Sezione IV, 12 luglio
2013, Varratta; Sezione IV, 10 maggio 2012, De Rinaldis; cfr. anche in termini, Sezione IV,
14 maggio 2008, Bennardo; nonché, Sezione IV, 16 gennaio 2008, Letteriello).

Sul tema la Corte di merito si è soffermata, analizzando gli argomenti proposti dalla difesa, e
non può più porsi in sede di legittimità una

quaestio facti

del resto affrontata e non
1

pubblica utilità], lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

arbitrariamente risolta dal giudice di merito, che sul punto ha escluso espressamente la
sussistenza di dubbi sulla corretta operatività dell’apparecchio.

Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 7-13

spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore
della cassa delle ammende.
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 novembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle

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