Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17539 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17539 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) OTTANI MORENO N. IL 31/12/1968
avverso l’ordinanza n. 178/2011 CORTE ASSISE di BOLOGNA, del
18/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO
ba-CoAtt 0C4 te t frE
1.

Con provvedimento del 18.5.2011 11_1a:urtala di Bologna, quale giudice

dell’esecuzione, respingeva l’incidente di esecuzione proposto da Moreno Ottani con il
quale chiedeva, con riferimento a due ordini di esecuzione relativi a due distinte
condanne, l’applicazione del beneficio dell’indulto per la parte residua, l’applicazione della
disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod. proc. pen. e la sospensione condizionale
della pena residua.
Rilevava che il beneficio dell’indulto era già stato applicato all’Ottani con riferimento

continuazione trattandosi di reati di diversa natura (rapina e violazione della disciplina
degli stupefacenti), commessi a sei anni di distanza e in luoghi diversi; che la sospensione
condizionale della pena non può essere concessa in sede esecutiva.

2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione,
personalmente, ribadendo le richieste avanzate al giudice dell’esecuzione e lamentando di
non avere ricevuto notifica dell’esecuzione della sentenza di condanna alla pena di mesi
nove di reclusione in relazione alla quale era stato applicato l’indulto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Nella specie, le censure mosse con il ricorso, palesemente aspecifiche, si sostanziano
nella mera riproposizione delle richieste oggetto dell’incidente di esecuzione sulle quali il
giudice ha adeguatamente e correttamente motivato sulla base di quanto acquisito agli
atti.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile Il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di
ammende.

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

euro mille in favore della cassa della

a tre distinte condanne; che non sussistono i presupposti per il riconoscimento della

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