Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17539 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17539 Anno 2018
Presidente: IASILLO ADRIANO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPECCHIA SALVATORE nato il 12/05/1934 a CEGLIE MESSAPICA

avverso la sentenza del 16/05/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

Data Udienza: 06/03/2018

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di LECCE, con sentenza in data 16/05/2016, confermava la condanna alla pena
ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di FRANCAVILLA FONTANA, in data
28/06/2012, nei confronti di SPECCHIA SALVATORE in relazione ai reati di cui all art. 648 e 697
CP, 2 e 7 Legge 895/67.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di

valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di
legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le
più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante
criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente
da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
La Corte di Appello ha, infatti, ricondotto all’imputato il possesso del fucile di provenienza furtiva
sulla base del fatto che l’arma era nascosta in un fondo adiacente a quello del ricorrente ma da lui
utilizzato come discarica e che le orme dei passi dalla sua abitazione a quel fondo conducevano
proprio nel luogo ove l’arma era stata ritrovata dai carabinieri, che avevano trovato anche cartucce
nel possesso dell’imputato di calibro identico a quello del fucile, essendo egli un cacciatore che non
poteva detenere legalmente armi avendo già precedenti penali specifici, sulla base dei quali, con
ineccepibile motivazione, è stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro duemila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 06/03/2018
Il Consigliere Estensore
GIUSEPPE SGADARI

cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui

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