Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17538 del 17/04/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17538 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Gavrilita Mihaela Madalina, n. in Romania 2.4.1985
avverso l’ordinanza n. 23/18 della Corte d’Appello di Milano del 08/03/2017

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;

Data Udienza: 17/04/2018

udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
G. Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte d’Appello di Milano ha disposto la consegna di Gavrilita Mihaela Madalina all’autorità giudiziaria romena, che l’aveva

(D

richiesta in forza di mandato di arresto europeo del 31/05/13, previa acquisizione del consenso da parte dell’interessata.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della
Gavrilita, avv. Francesco De Ceglie, sostenendo che il consenso manifestato dalla
propria assistita alla consegna non è stato, però, acquisito in maniera legittima,
essendo l’avvertimento della relativa irrevocabilità contenuto in un modello prestampato che non ha garantito l’effettiva comprensione da parte dell’interessata

d’ufficio che non sempre garantisce un’adeguata assistenza.

3. Con distinta ordinanza dello stesso 08/03/2018 la Corte ha, inoltre, posto la
Gavrilita a disposizione dell’Interpol per la traduzione al luogo di consegna, evenienza effettivamente verificatasi in data 27/03/2018 come da documentazione
presente agli atti del fascicolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

2. Costituisce, infatti, principio già affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte di legittimità che (Sez. 6, sent. n. 44056 del
21/10/2014, Riba, Rv. 260626; Sez. 6, sent. n. 39967 del 26/09/2012, Nartea,
Rv. 253397) né sussiste ragione per derogare da tale condivisibile indirizzo
ermeneutico.

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, tuttavia,
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, derivando la stessa
da carenza sopravvenuta d’interesse alla stessa non imputabile.

P. Q. M.

9

delle conseguenze definitive della scelta, oltre tutto alla presenza di un difensore

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza d’interesse.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5 I. n. 69
del 2005.

Così deciso, 17/04/2018

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Il Presidente
Stefano Mogini
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