Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17537 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17537 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MERICO DARIO N. IL 02/02/1972
avverso l’ordinanza n. 886/2011 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
05/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5.12.2011 il Gip del Tribunale di Milano, quale giudice
dell’esecuzione, respingeva – per quanto qui interessa – l’istanza avanzata da
Dario Merico, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato
continuato, ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati con le
sentenze specificamente indicate, commessi a gennaio 1996, novembre 1996 e
ottobre 2010.

diversa erano stati commessi in un ampio arco temporale e con diverse modalità.
Rilevava, altresì, che a fronte di ciò lo stato di tossicodipendenza non consentiva
da solo di desumere l’unicità del disegno criminoso.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di
fiducia, il condannato denunciando la violazione di legge lamentando che il
giudice dell’esecuzione ha valutato esclusivamente la distanza temporale tra i
reati e non ha adeguatamente valorizzato lo stato di tossicodipendenza che
determinava la commissione dei reati,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1, Il ricorso è inammissibile.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in
executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i
reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati
dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso
non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità
della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle
violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo ed l’eventuale stato di
tossicodipendenza.
La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è
sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv.
189980; Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n.
5518, Montagna, riv. 200212).
Nella specie, le doglianze del ricorrente, in parte generiche, alla luce della
motivazione del provvedimento impugnato sono manifestamente infondate.
Plausibilmente, invero, stante la natura dei reati e la distanza temporale tra la
commissione degli stessi, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che la situazione
di tossicodipendenza era da considerarsi insufficiente ai fini dell’apprezzamento
della esistenza del medesimo originario disegno criminoso.

2

Il giudice dell’esecuzione, in particolare, evidenziava che i reati di natura

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

P.Q.M.

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