Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17536 del 21/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17536 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’ALESSANDRO ANTONIO N. IL 27/07/1977
avverso la sentenza n. 5365/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Data Udienza: 21/02/2014
D’Alessandro Antonio ricorre avverso la sentenza 28.11.12 della Corte di appello di Roma che ha
confermato quella in data 1.2.10 del Tribunale di Cassino con la quale è stato condannato alla pena
di giustizia per il reato di lesioni
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere i giudici
erroneamente non ritenuto la mancanza di valida querela e per aver illogicamente affermato la
Osserva la Corte che il ricorso, meramente reiterativo delle doglianza avanzate con l’atto di appello,
deve essere dichiarato inammissibile sia per la sua sostanziale aspecificità che per la manifesta
infondatezza, avendo i giudici di appello compiutamente motivato in ordine alla ritualità della
proposta querela e alla responsabilità dell’imputato, secondo il narrato della p.o., corroborato dagli
esiti della certificazione medica prodotta.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 21 febbraio 2014
IL CONSIGLIERE estensore
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I NTE
responsabilità dell’imputato nonostante la p.o. avesse dichiarato di essere stata solo percossa.