Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17536 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17536 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PENA LOPEZ CRISTIAN N. IL 14/05/1972
avverso la sentenza n. 11770/2007 CORTE APPELLO di TORINO, del
23/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 23 settembre 2011 la Corte di appello di Torino ha
confermato la sentenza del Tribunale di Novara, resa il 5 ottobre 2006,
all’esito di giudizio abbreviato, con la quale Pena Lopez Cristian era stato
condannato alla pena di un anno e mesi due di reclusione, con il beneficio
della sospensione condizionale della pena, perché, espulso dal territorio
dello Stato il 4 agosto 2006, vi faceva rientro senza la speciale
2006, data di accertamento della sua presenza nel territorio italiano.
Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione il Pena tramite il
difensore, il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in
punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e di
determinazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO in DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
Con motivazione adeguata e coerente, infatti, la Corte di merito ha
negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione
dei numerosi e gravi precedenti dell’imputato, al quale è stata contestata la
recidiva infraquinquennale, e con valutazione discrezionale, insindacabile in
questa sede, alla luce dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., ha ritenuto
equa la pena applicata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed Il massimo previsti, in euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 6 dicembre 2012.

autorizzazione del Ministero dell’interno in epoca prossima al 4 ottobre

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