Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17534 del 21/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17534 Anno 2018
Presidente: VILLONI ORLANDO
Relatore: VIGNA MARIA SABINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Giovanni Fiorellino, nato a Palermo il 21/08/1992
avverso la sentenza del 29/06/2017 del G.i.p. presso il Tribunale di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso.

1

Data Udienza: 21/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Fiorellino Giovanni, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la
sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo il 29 giugno 2017, censurando
la inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 444, comma 2 e 129 cod.
proc. pen. o, in subordine, la mancanza di motivazione sul punto.
La sentenza, nulla osserverebbe, in modo specifico e puntuale, in ordine ai

giudicante, precluderebbero l’immediata assoluzione dell’imputato.

2. Il Procuratore Generale presso questa Corte in data 12 marzo 2018 ha
rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito esposti.

2.

È principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la

sentenza che recepisce l’accordo intervenuto fra le parti, ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta
descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della
correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 cod.
proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27
Cost. (tra le altre, Sez. 1, n. 3980 del 27/09/1994, dep. 23/11/1994, Magliulo,
Rv. 199479; Sez. 4 n. 34494 del 13/07/2006, dep. 17/10/2006, P.G. in proc.
Koumya, Rv. 234824), e che la ratifica dell’accordo presuppone che egli abbia
effettuato il controllo sulla correttezza e congruità della pena definita dalle parti
(tra le altre, Sez. 6, n. 16187 del 24/01/2008, P.G. in proc. Trivieri, Rv. 239641;
Sez. 6, n. 5027 del 02/02/2012, P.G. in proc. Filippi, Rv. 251791; Sez. 1, n.
10067 del 12/02/2014, P.G. in proc. Taga, Rv. 259473).
2.1. Nel caso di specie non è ravvisabile alcun vizio di legge, posto che il
G.i.p., nell’applicare la pena concordata, ha correttamente escluso la sussistenza
dei presupposti per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., specificamente richiamando le emergenze
processuali (verbale di arresto, analisi tossicologica e confessione dell’imputato).
2.2. Quanto al vizio di motivazione, la giurisprudenza costante di questa
Corte (da ultimo, v. Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Rv. 256359; Sez. 4, n.
2

precisi elementi fattuali contenuti negli atti processuali che, a detta del

30867 del 17/06/2011, Rv. 250902; Sez. 3, 18 giugno 1999, Rv. 215071) ha
stabilito il principio secondo cui la sentenza del giudice di merito che applichi la
pena su richiesta delle parti (escludendo che ricorra una delle ipotesi di
proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.) può essere oggetto di controllo di
legittimità, per vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza
impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ai sensi
della disposizione su menzionata.
Diversamente (v. Sez. 5, n. 1713 del 15 aprile 1999, Rv. 213633), non è

tale causa, «essendo sufficiente anche una implicita motivazione» al riguardo.
Nel caso de quo, invece, come si è detto, il giudice ha espressamente
motivato in modo coerente con la natura del rito e il tipo di delibazione, da esso
richiesta, sulla correttezza dell’accordo raggiunto dalle parti istanti.
2.3. Tale valutazione, esente da vizi logici e giuridici, resiste alle censure del
ricorrente, che sono volte a rimettere in discussione i termini dell’accordo
finalizzato all’applicazione della pena, oggetto della stessa valutazione e
vincolante per le parti.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento
delle spese processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il
ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 21 marzo 2018

neppure necessario che il giudice dia conto, nella motivazione, della esclusione di

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