Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17534 del 21/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17534 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANZO FRANCESCO N. IL 21/05/1969
avverso la sentenza n. 7388/2009 CORTE APPELLO di ROMA, del
29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
1 a APR 2014
Il Funzionano Giudiziario

i

Data Udienza: 21/02/2014

Manzo Francesco ricorre avverso la sentenza 29.11.12 della Corte di appello di Roma che ha
confermato quella, in data 2.10.08, del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato
di cui all’art.474 c.p., in concorso di attenuanti generiche, alla pena di mesi tre di reclusione ed
€200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

e per non aver considerato che si versava nella ipotesi del c.d.’ falso impossibile o innocuo’, a
motivo dei prezzi bassi della merce in vendita e della scarsa qualità della stessa, anche
grossolanamente contraffatta nei marchi
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto sostanzialmente
aspecifico, atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento
concreto con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno
precisamente individuati i capi o i punti oggetto di doglianza.
Il gravame è, peraltro, anche manifestamente infondato, avendo i giudici di appello evidenziato
come la merce in sequestro sia risultata contraffatta solo per averlo accertato un esperto, la
falsificazione essendo risultata idonea ad ingannare il compratore.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 21 febbraio 2014

comma 1, lett. e) c.p.p. per omessa motivazione circa l’affermazione di responsabilità dell’imputato

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