Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17534 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17534 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BRAHIMAJ PETRIT N. IL 28/04/1958
avverso l’ordinanza n. 4008/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 21/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 21/12/2011 il Tribunale di sorveglianza di Roma
rigettava la richiesta avanzata da Petrit Brahimaj volta all’applicazione della
misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47 Ord.
Pen..
Premetteva che l’istante doveva espiare la pena residua di anni due, mesi
undici e giorni dodici di reclusione di cui alla condanna per il reato di cui all’art.

in corso il procedimento a carico del predetto relativo ai fatti accertati il
29.12.2009 quando i carabinieri all’esito della perquisizione dell’abitazione del
Brahimaj, rinvenivano gr. 41,7 di sostanza stupefacente del tipo cocaina oltre al
materiale utilizzato per il confezionamento e la somma contate di euro 1.900.
Rilevava, altresì, l’attuale mancanza di attività lavorativa come specificamente
accertato.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a
mezzo del difensore di fiducia, il condannato denunciando la violazione di legge e
la carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata.
Lamenta che la valutazione prognostica negativa è stata formulata
esclusivamente sulla base della mancanza di lavoro e della pendenza del
procedimento penale senza alcuna considerazione del contenuto positivo della
relazione di indagine sociale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’ordinanza impugnata dà conto con discorso giustificativo congruo,
adeguato ed esente da vizi di illogicità e contraddizione del convincimento del
tribunale ancorato agli elementi acquisiti.
A fronte di ciò il ricorso, in gran parte fondato su censure di merito la cui
valutazione è preclusa nel giudizio di legittimità, non indica gli elementi concreti
idonei a contrastare le plausibili valutazioni del tribunale facendo, invero,
generico riferimento al contenuto di una relazione che non riproduce e neppure
allega.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una

2

73 d.P.R. n. 309 del 1990 commesso nel 2008; evidenziava, quindi, che risultava

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

cassa della ammende.

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