Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17533 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17533 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAMINITI CARMELO nato il 24/11/1973 a TAORMINA;

avverso l’ordinanza del 04/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di MESSINA.

Sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA la quale conclude per il rigetto del
ricorso.

Udito il difensore avvocato FAVA ROBERTA del foro di CATANIA che chiede
(
l’accoglimento del ricorso e insiste per l’annullamento della ordinanza
impugnata.

Data Udienza: 08/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 dicembre 2017 il Tribunale di Messina ha parzialmente accolto
l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Caminiti Carmelo, riqualificando il reato di
cui al capo sub 1) ai sensi dell’art. 416-bis, comma 1, cod. pen. e quello di cui al capo sub
13) ai sensi dell’art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 309/1990, con la conferma nel resto
dell’ordinanza emessa in data 3 novembre 2017 dal G.i.p. presso il Tribunale di Messina,
che applicava al predetto indagato la misura della custodia cautelare in carcere quale
componente di un sottogruppo criminale riconducibile alla consorteria mafiosa facente

operante, in particolare, nei territori di Francavilla di Sicilia e zone limitrofe.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore,
deducendo vizi di motivazione riguardo alla ipotizzata sussistenza sia dei gravi indizi di
colpevolezza che delle esigenze cautelari individuate a carico dell’indagato con riferimento
al disposto di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.:
a) sotto il primo profilo si contesta la mancanza di contatti intercorsi con i sodali e
l’assenza di validi elementi di riscontro a sostegno della ritenuta intraneità del Caminiti
alle contestate associazioni criminali, anche in ragione della incongruenza delle risultanze
emergenti dal tenore delle conversazioni oggetto di intercettazione;
b) sotto il secondo profilo, inoltre, si lamenta la mancata applicazione dei criteri di
concretezza ed attualità delle esigenze cautelari ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. c),
cod. proc. pen., avuto riguardo alla risalente collocazione temporale dei fatti, nel caso di
specie individuata nell’anno 2013, ed all’assenza di contatti nelle more intercorsi con gli
altri coindagati, tenuto altresì conto che il ricorrente è stato sottoposto a misura
custodiale nell’ambito di altro procedimento penale dal mese di aprile 2015 sino al
febbraio del 2017.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto entro i limiti e per gli

effetti qui di seguito esposti e precisati.

2. Con riferimento ai profili di doglianza enucleati nel primo motivo di ricorso, la
gravità del panorama indiziario evocato a sostegno della misura, e scrutinato in termini di
adeguatezza dal Giudice del riesame cautelare, deve ritenersi congruamente sostenuta
dall’apparato motivazionale su cui si radica l’impugnato provvedimento, che ha
correttamente proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari
emersi a carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni
che giustificano, in parte de qua, l’epilogo del relativo percorso decisorio.
2.1. Entro tale prospettiva, invero, deve rilevarsi come l’impugnata ordinanza abbia
fatto buon governo del quadro dei principii che regolano la materia in esame,
puntualmente replicando alle obiezioni difensive e coerentemente evidenziando – sulla

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capo a Paolo Brunetto, a sua volta legata alla cosca catanese denominata Santapaola ed

base delle convergenti emergenze investigative ivi compiutamente rappresentate, e in
particolare del contenuto delle numerose conversazioni oggetto delle relative attività di
intercettazione – gli elementi indiziari considerati sintomatici sia dell’esistenza ed
operatività delle contestate compagini associative, sia della partecipazione del Caminiti ad
entrambi i sodalizi, pur in una posizione non sovraordinata, e segnatamente ad attività
che lo hanno visto coinvolto nelle trattative relative alla successione del Brunetto ovvero
in comportamenti funzionali alla realizzazione di condotte estorsive, nonché, sotto altro
versante storico-fattuale, all’apporto causalmente rilevante da lui offerto nel settore della
rivendita di sostanze stupefacenti, anche alternandosi con altri coindagati nel corso di

2.2. In relazione alle su indicate ragioni di doglianza il ricorrente, pur a fronte di un
congruo ed esaustivo apprezzamento delle risultanze procedimentali, esposto attraverso
un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, non ha individuato
passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso
argomentativo delineato dal Tribunale, né ha soddisfatto l’esigenza di una critica puntuale
e ragionata che deve informare l’atto di impugnazione, ma ha sostanzialmente
contrapposto una lettura alternativa delle risultanze processuali, facendo leva
sull’apprezzamento di profili di merito già puntualmente vagliati in sede di riesame
cautelare, e la cui sollecitata “rilettura” non è, evidentemente, sottoponibile al giudizio di
questa Suprema Corte.

3. A diverse conclusioni, di contro, deve pervenirsi in relazione ai passaggi
argomentativi dedicati alla disamina dei contestati profili della ravvisata esigenza
cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., là dove il percorso
motivazionale dell’impugnata ordinanza, pur dando atto dell’operatività della presunzione
relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha omesso di esplicitare, se non
facendo leva su apodittiche asserzioni, quali siano gli elementi concretamente idonei a
ritenere sussistenti nei confronti del predetto indagato i profili di concretezza ed attualità
del pericolo legato alla affermata permanenza delle condotta associative, pur a fronte di
contestazioni temporalmente delimitate con riferimento a fatti accertati come risalenti al
giugno del 2013.
Al riguardo, invero, questa Suprema Corte ha più volte stabilito il principio secondo
cui, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell’indagato per il
delitto di associazione di tipo mafioso, per il quale l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, qualora intercorra
(come in effetti verificatosi nel caso in esame) un considerevole lasso di tempo fra
l’emissione della misura e i fatti contestati in via provvisoria all’indagato il giudice ha
l’obbligo di motivare puntualmente, su impulso di parte o d’ufficio, in ordine alla incidenza
del tempo trascorso sull’esistenza e sull’attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n.
25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv.
269957; Sez. 4, n. 20987 del 27/01/2016, C., Rv. 266962).
Pur nel perimetro cognitivo limitato alla verifica della sussistenza delle sole
esigenze cautelari, siffatto obbligo di motivazione deve dunque essere calibrato sulla

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“staffette” finalizzate ad eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine.

rilevanza del tempo trascorso, da valutare in relazione alle connotazioni dei sodalizi
oggetto della regiudicanda cautelare ed al ruolo assuntovi dall’indagato, quand’anche non
ne risulti una dissociazione espressa.

4. S’impone, in definitiva, limitatamente al profilo attinente alle esigenze cautelari
(oggetto del primo e dell’ultimo motivo di ricorso), l’annullamento con rinvio
dell’impugnata ordinanza, per un nuovo esame che, nella piena libertà del relativo
apprezzamento di merito, dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali,
uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede stabiliti.

nel par. 2, lett. a).
La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per
nuovo esame sul punto al Tribunale di Messina, Sezione del riesame. Rigetta nel resto il
ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att. cod. proc. pen.
Così deciso 1’8 marzo 2018

Il Consigliere estensore
Gaetano DgAmici

Il Presidente
Stefano Mogini

A.

Il ricorso va invece rigettato in relazione ai motivi meglio indicati supra, in narrativa,

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