Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17532 del 21/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17532 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NCAGNE THIOUNE N. IL 26/03/1978
avverso la sentenza n. 3654/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/02/2014

Ncagne Thioune ricorre avverso la sentenza 3.11.11 della Corte di appello di Roma che ha
confermato quella in data 2.10.07 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato di
cui agli artt.477-482 c.p., alla pena di mesi quattro di reclusione, previa concessione di attenuanti
generiche.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per avere i giudici erroneamente

autentica, sarebbe comunque stata priva dei requisiti di cui agli artt.135 e 136 c.d.s. e quindi non
avrebbe potuto costituire titolo abilitativo alla guida in favore dell’imputato.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la ‘novità’ del motivo
dedotto che, non avendo formato oggetto di apposito motivo di appello, trova in questa sede la
preclusione di cui all’ultima parte del comma 3 dell’art.606 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di

e 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma, 21 febbraio 2014
IL CONSIGLIERE estensore

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non ritenuto il c.d. ‘falso inutile’, dal momento che la patente di guida, anche qualora fosse stata

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