Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17532 del 08/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17532 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PINO VINCENZO ANTONINO nato il 17/11/1956 a MALVAGNA;

avverso l’ordinanza del 05/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di MESSINA.

Sentita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DE AMICIS;

sentite le conclusioni del PG DELIA CARDIA , che conclude per il rigetto del
ricorso.

Udito il difensore avvocato PINO ERNESTO del foro di CATANIA il quale insiste
nel ricorso e ne chiede l’accoglimento.

Data Udienza: 08/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 dicembre 2017 il Tribunale di Messina ha rigettato
l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Pino Vincenzo Antonino,
confermando l’ordinanza emessa in data 3 novembre 2017 dal G.i.p. presso il
Tribunale di Messina, che applicava al predetto indagato la misura della custodia
cautelare in carcere sia quale esponente apicale di un sottogruppo criminale
riconducibile alla consorteria mafiosa facente capo a Paolo Brunetto, a sua volta

nel territorio di Malvagna (capo sub 1), sia per il ritenuto coinvolgimento nel
reato-fine di estorsione di cui al capo sub 5), sul presupposto che egli avrebbe
svolto un’opera di mediazione al fine di convincere gli autori di un furto – a lui
sottoposti nella predetta organizzazione – a restituire dei trattori sottratti ad un
imprenditore, Motta Letterio, che aveva corrisposto l’utilità richiesta per la
retrocessione dei mezzi.

2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il
difensore, deducendo in primo luogo violazioni di legge e vizi di motivazione in
relazione alla questione, puntualmente prospettata in sede di riesame,
concernente l’omessa valutazione del tempo trascorso dalla commissione del
reato associativo, sì come contestato sino al giugno 2013.
2.1. Analoghe doglianze vengono mosse riguardo alla mancata
individuazione di comportamenti idonei a dimostrare la continuità del contributo
che l’indagato avrebbe offerto alla conservazione o al rafforzamento della
societas sceleris,

di fatto limitato ad un intervento volto ad ottenere la

restituzione dei beni oggetto della su indicata condotta estorsiva, ovvero ad una
mera vicinanza o disponibilità nei riguardi di un singolo esponente
dell’associazione, il Brunetto, peraltro in rapporto di parentela con il ricorrente.
2.2. Con il terzo motivo, inoltre, si lamenta la mancanza del requisito della
gravità indiziaria circa la ritenuta posizione apicale del ricorrente, affermata in
maniera apodittica, senza tener conto del fatto che da un’intercettazione in atti
menzionata ben poteva evincersi che la persona sulla quale il Pino ebbe ad
effettuare pressioni per indurlo alla restituzione del trattore oggetto di furto non
vi diede alcun seguito e gli rifiutò obbedienza, ciò che mal si concilia con
l’ipotizzata posizione di vertice che l’indagato avrebbe ricoperto.
2.3. Con il quarto motivo si deduce l’erronea applicazione della legge penale
con riferimento al contestato intervento del Pino nella su indicata vicenda
estorsiva, per essersi lo stesso verificato dopo che la persona offesa aveva

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legata alla cosca catanese denominata Santapaola ed operante, in particolare,

corrisposto la somma di denaro richiesta, ossia in un momento in cui l’attività
delittuosa si era già esaurita.
2.4. Con l’ultimo motivo di ricorso si deducono violazioni di legge e vizi di
motivazione con riferimento alla mancanza di attualità delle esigenze cautelari,
essendo trascorso un periodo di quattro anni e cinque mesi dalla data di
commissione del reato associativo, contestato peraltro con formula cd. “chiusa”,
senza indicare alcun comportamento sintomatico della ritenuta pericolosità.

1. Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti e per gli
effetti qui di seguito esposti e precisati.

2. Con riferimento ai profili di doglianza enucleati nel secondo, nel terzo e
nel quarto motivo di ricorso, la gravità del panorama indiziario evocato a
sostegno della misura, e scrutinato in termini di adeguatezza dal Giudice del
riesame cautelare, deve ritenersi congruamente sostenuta dall’apparato
motivazionale su cui si radica l’impugnato provvedimento, che ha correttamente
proceduto ad una valutazione analitica e globale degli elementi indiziari emersi a
carico del ricorrente, dando conto, in maniera logica e adeguata, delle ragioni
che giustificano, in parte de qua, l’epilogo del relativo percorso decisorio.
2.1. Entro tale prospettiva, invero, deve rilevarsi come l’impugnata
ordinanza abbia fatto buon governo del quadro dei principii che regolano la
materia, puntualmente replicando alle obiezioni difensive e linearmente
evidenziando – sulla base delle convergenti emergenze investigative ivi
compiutamente rappresentate, e in particolare del contenuto delle conversazioni
oggetto delle relative attività di intercettazione – gli elementi indiziari considerati
sintomatici dell’esistenza ed operatività della contestata compagine associativa e
della partecipazione del Pino in posizione apicale, quale reggente del sottogruppo
operante nella su indicata area territoriale, con la descrizione dei soggetti che ne
facevano parte, della sua rete di rapporti e collegamenti, delle problematiche
legate sia al mancato rispetto delle regole interne di collaborazione nei rapporti
con gli altri gruppi, sia alla mancata informazione dei vertici del sodalizio su
questioni di comune interesse, sino alla sua identificazione quale partecipante,
assieme ad altri elementi di spicco della comune organizzazione, al convegno
mafioso tenutosi nell’aprile del 2013 in Giarre, presso una stalla riconducibile alla
disponibilità del reggente pro tempore del “clan Brunetto”, a seguito della morte
di quest’ultimo.

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CONSIDERATO IN DIRITTO

Al riguardo, inoltre, il Tribunale del riesame ha congruamente indicato gli
elementi ritenuti, allo stato, sintomatici della richiesta di intervento a fini di
intercessione – direttamente sollecitatagli dal reggente del sodalizio – e della
conseguente opera di intermediazione dal Pino posta in essere nei confronti di
sodali a lui sottoposti, perché provvedessero alla restituzione di uno dei trattori
asportati dall’azienda agricola dell’imprenditore Letterio Motta, ponendo al
contempo in evidenza come – nonostante la reticenza della persona offesa, che
non aveva sporto denuncia perché sottoposta ad intimidazione – la restituzione

di convincimento dall’indagato continuativamente svolta al fine di consentire la
restituzione del bene all’imprenditore che aveva subito la condotta intimidatoria
corrispondendo l’utilità richiesta per la sua retrocessione.
2.2. In relazione ai su indicati motivi di doglianza il ricorrente, pur a fronte
di un congruo ed esaustivo apprezzamento delle risultanze procedimentali,
esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi
logici, non ha individuato passaggi o punti della decisione tali da inficiare la
complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, né ha
soddisfatto l’esigenza di una critica puntuale e ragionata che deve informare
l’atto di impugnazione, ma ha sostanzialmente contrapposto una lettura
alternativa delle risultanze processuali, facendo leva sull’apprezzamento di profili
di merito già puntualmente vagliati in sede di riesame cautelare, e la cui
sollecitata “rilettura” non è, evidentemente, sottoponibile al giudizio di questa
Suprema Corte.

3. A diverse conclusioni, di contro, deve pervenirsi in relazione ai passaggi
argomentativi dedicati alla disamina dei contestati profili della ravvisata esigenza
cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., là dove il
percorso motivazionale dell’impugnata ordinanza, pur dando atto dell’operatività
della presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha
omesso di esplicitare, se non facendo leva su apodittiche asserzioni, quali siano
gli elementi concretamente idonei a ritenere sussistenti nei confronti del predetto
indagato i profili di concretezza ed attualità del pericolo legato alla affermata
permanenza della condotta associativa, pur a fronte di una contestazione
temporalmente collocata con riferimento a fatti accertati come risalenti al giugno
del 2013.
Al riguardo, invero, questa Suprema Corte ha più volte stabilito il principio
secondo cui, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti
dell’indagato per il delitto di associazione di tipo mafioso, per il quale l’art. 275,
comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle
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sia avvenuta proprio in conseguenza del predetto “vertice” mafioso e dell’opera

esigenze cautelari, qualora intercorra (come in effetti verificatosi nel caso in
esame) un considerevole lasso di tempo fra l’emissione della misura e i fatti
contestati in via provvisoria all’indagato il giudice ha l’obbligo di motivare
puntualmente, su impulso di parte o d’ufficio, in ordine alla rilevanza del tempo
trascorso sull’esistenza e sull’attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 25517
del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi,
Rv. 269957; Sez. 4, n. 20987 del 27/01/2016, C., Rv. 266962).
Pur nel perimetro cognitivo limitato alla verifica della sussistenza delle

orientato sulla rilevanza del tempo trascorso, da valutare in relazione alla
connotazione della consorteria ed al ruolo assuntovi dall’indagato, quand’anche
non risulti una dissociazione espressa dall’ipotizzato sodalizio.

4. S’impone, in definitiva, limitatamente al profilo attinente alle esigenze
cautelari (oggetto del primo e dell’ultimo motivo di ricorso), l’annullamento con
rinvio dell’impugnata ordinanza, per un nuovo esame che, nella piena libertà del
relativo apprezzamento di merito, dovrà colmare le su indicate lacune
motivazionali, uniformandosi ai principii di diritto in questa Sede stabiliti.
Il ricorso va invece rigettato in relazione ai motivi meglio indicati, supra, nel
par. 2.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 94,
comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia
per nuovo esame sul punto al Tribunale di Messina, Sezione del riesame. Rigetta
nel resto il ricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94,
comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso 1’8 marzo 2018

Il Presidente

Il Consigliere estensore
tano pe Amici

Stefano Mogini
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sole esigenze cautelari, siffatto obbligo di motivazione deve dunque essere

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