Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17532 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17532 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GUADAGNUOLO CRISTIAN N. IL 27/09/1976
avverso l’ordinanza n. 108/2011 TRIBUNALE di FORLI’, del
20/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 20.9.2011 il Tribunale di Forlì, quale giudice
dell’esecuzione, respingeva la richiesta avanzata da Cristian Guadagnuolo volta
ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod.
proc. pen., tra il reato di rapina commesso il 27.6.1996 ed i reati di rapina, furto,
lesioni personali e porto illegale di armi unitariamente giudicati e commessi tra
aprile e maggio 1995.

del disegno criminoso tenuto conto delle diverse modalità delle condotte ed della
distanza temporale tra i fatti. Sottolineava, altresì, l’irrilevanza della condizione
di tossicodipendenza dell’istante atteso che la stessa risulta documentata da
epoca successiva ai fatti in esame.

2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto ricorso per
cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge ed
il vizio di motivazione, lamentando che il giudice dell’esecuzione non ha tenuto
conto nella valutazione che si tratta di reati della stessa specie, commessi a
breve distanza tra loro e con identiche modalità. Rileva, comunque, che le
distanza cronologica non è sufficiente ad escludere la continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in
executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i
reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati
dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso
non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità
della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle
violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.
La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è
sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camino, riv.
189980; Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n.
5518, Montagna, riv. 200212).
Nella specie, le censure mosse con il ricorso appaiono manifestamente
infondate atteso che il giudice dell’esecuzione, con motivazione immune dai vizi
dedotti, ha ritenuto indimostrata l’unicità del disegno criminoso tenuto conto
delle modalità della condotta e della distanza temporale tra i fatti in esame. A
fronte di ciò, il ricorrente sostanzialmente si limita a invocare una diversa

2

A ragione evidenziava l’insussistenza di sicuri indici sintomatici dell’unicità

valutazione dei medesimi elementi di fatto che è preclusa al giudice di
legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

art. 616 cod. proc. peri..

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