Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17531 del 07/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17531 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CLAPS VITO nato il 10/08/1961 a POTENZA
avverso l’ordinanza del 06/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di POTENZA

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
sentite le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO, che ha
chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze
cautelari, con declaratoria d’inammissibilità, nel resto, del ricorso;
sentito il difensore, avv. CAMILLO ROSSI, in sostituzione dell’avv. ROCCO PERROTTA, che ha
insistito per l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1.

Il difensore di fiducia di Vito CLAPS, dipendente dell’impresa “Rocco

PALESE” incaricata dell’esecuzione di opere cimiteriali, propone ricorso per
1

Data Udienza: 07/03/2018

cassazione avverso il provvedimento in data 6-21 dicembre 2017, con cui il
Tribunale di Potenza, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura
degli arresti domiciliari, adottata dal competente g.i.p. nei confronti del proprio
assistito, indagato per peculato e corruzione, qualificando peraltro ai sensi
dell’art. 319 quater cod. pen. il fatto di reato ascritto al prevenuto sub 49), a
fronte della originaria ipotesi d’accusa formulata in rapporto agli artt. 319 e 321
dello stesso codice: tanto sulla scorta dell’emersione di un ampio e ramificato
sistema di malaffare, avente al proprio centro il coindagato Vito VACCARO,

Monumentale del capoluogo, sistema ruotante intorno all’interesse dei parenti
dei defunti alla tumulazione dei propri cari nel detto cimitero e perciò indotti
all’acquisto di singole sepolture, sulla scorta di indebite compravendite gestite
dal menzionato VACCARO unitamente ad altri fra cui l’odierno ricorrente, in
spregio al divieto di cessione dei loculi fra privati, quale sancito dal Regolamento
di Polizia Mortuaria vigente nel comune lucano.
In estrema sintesi, giocando sul fatto che il comune potentino, con delibera
del 21.07.1998, cui altra analoga era seguita il 17.04.1999, aveva consentito la
sanatoria delle illegittime cessione di loculi avvenute fino a tutto il 1997, in forza
di domande suscettibili di essere presentate fino al 31.12.2015, il VACCARO
– qui con la complicità del CLAPS – lucrando apposito corrispettivo, faceva
stipulare ai privati atti di cessione su cui era falsamente apposta una data
antecedente al 31.12.1997, provvedendo poi a falsificare sia gli atti
amministrativi di verifica dell’effettività della sussistenza delle condizioni per la
sanatoria, sia quelli finali di regolarizzazione, ai quali seguiva la consegna al
privato del loculo di cui aveva necessità: donde – per quanto qui interessa l’ipotizzato reato di induzione indebita. Mentre il fatto di peculato – anche in
questo caso in concorso con il più volte citato VACCARO: cfr. il capo 17)
dell’imputazione provvisoria – ha ad oggetto l’indebita appropriazione delle
somme per l’estumulazione di una defunta, spettanti al comune di Potenza.
2.

Quattro sono i motivi di doglianza formalizzati dal legale ricorrente.

2.1 D primo di essi denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, quanto
alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all’addebito di
cui al capo 17). Ciò in relazione all’attribuzione al ricorrente – mero geometra

dipendente del comune di Potenza con mansioni di custode del Cimitero

dipendente, in difetto di alcuna delega di funzioni – della veste di incaricato di
pubblico servizio, nonostante che lo stesso contratto di aggiudicazione
dell’appalto comunale prevedesse “esclusivamente l’espletamento di semplici
attività materiali” ad opera dell’impresa “Rocco PALESE”, senza l’attribuzione a
quest’ultima di qualsivoglia “specifica funzione amministrativa, di certificazione
e/o controllo”, rientranti invece “nella esclusiva competenza del custode della
struttura cimiteriale”, non avendo asseritamente pregio, sotto altro profilo, la
valorizzazione, da parte del Tribunale, del ruolo di concorrente con il VACCARO,

prove di sorta, significative della consapevolezza, in capo al CLAPS, “della qualità
soggettiva dell’íntraneus”.
2.2

Eguali vizi vengono dedotti con il secondo motivo di censura, in relazione

alla pretesa gravità indiziaria inerente al reato di induzione indebita, giusta
l’avvenuta riqualificazione dell’illecito sub 49). Due sono i profili su cui si fonda la
doglianza in questione: l’uno ripercorre le argomentazioni di cui sopra, in ordine
all’attribuzione al prevenuto della veste di incaricato di pubblico servizio, ritenuta
comunque “contraddittoria, rispetto alle motivazioni addotte”; l’altro denuncia la
“errata e/o contraddittoria impostazione del Tribunale del riesame” circa la
pretesa tumulazione di MACELLARO Anselma, in realtà mai verificatasi, giusta la
documentazione prodotta dalla difesa.
2.3 Il terzo motivo assume l’esistenza di violazione di legge e vizio di
motivazione, “relativamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari

ex

art. 274 lett. c) c.p.p.”, stante il carattere congetturale della pretesa, “particolare
propensione al crimine” di cui il CLAPS è stato malamente gratificato, per di più
senza adeguata considerazione, ad opera del Tribunale: dei due soli addebiti
formulati a carico del prevenuto, “tra l’altro risalenti ad oltre 4 mesi prima
rispetto all’emissione dell’ordinanza cautelare”; della ulteriore retrodatazione
dell’intercettazione, che costituisce il solo elemento indiziario valorizzato nei
confronti dell’odierno ricorrente, peraltro valutato solo parzialmente dal giudice
distrettuale, senza dare alcun riscontro della ben diversa lettura proposta dalla
difesa; dell’intervenuta assegnazione di diverse mansioni, del tutto estranee ai
servizi cimiteriali, al CLAPS, di cui non sarebbe stato apprezzato neppure lo stato
d’incensuratezza, in funzione del giudizio prognostico circa la sua pericolosità
sociale. Non senza aggiungere il difetto di motivazione in ordine al requisito

4-

definito “funzionario comunale e pubblico ufficiale”, stante l’eccepita assenza di

dell’attualità del pericolo di recidivanza, che, in quanto distinto da quello della
concretezza, abbisogna anch’esso di una propria giustificazione, qui assente.
2.4 Analogamente, si assume che, anche in ordine al parimenti ritenuto
pericolo di inquinamento delle prove, di cui alla lettera a) dell’art. 274 del codice
di rito, l’ordinanza impugnata “appare generica, contraddittoria ed in ogni caso
manifestamente illogica”, atteso il carattere non conferente dell’eventuale
conoscenza, da parte del CLAPS, degli ulteriori traffici illeciti del VACCARO, cui si
deve ritenere egli sia estraneo, difettando quindi del tutto l’attualità del pericolo,

quella del marzo 2017 – che costituisce elemento di carico nei riguardi
dell’indagato – significative di “un comportamento del ricorrente volto ad alterare
e/o inquinare il compendio probatorio”.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso proposto deve essere disatteso, alla stregua delle considerazioni

che seguono.
2.

Manifestamente infondato è il primo profilo di doglianza.
Si premette che il Tribunale della cautela ha rappresentato come l’impresa

PALESE, per effetto della stipulazione del contratto intercorso con
l’Amministrazione comunale, si fosse fatta carico di “una serie di obblighi
contrattuali che erano riferibili a prestazioni di natura pubblicistica, perché
erogate nell’ambito di un pubblico servizio ed aventi ad oggetto beni demaniali”,
con conseguente assunzione della qualità di incaricato di pubblico servizio in
capo all’odierno ricorrente, che – si legge nell’ordinanza del Tribunale – “non
esercitava mansioni meramente materiali ed esecutive, ma organizzava,
coordinava e dirigeva tutte le operazioni cimiteriali di competenza dell’impresa
appaltatrice da cui dipendeva, riscuotendo addirittura i compensi versati dagli
utenti”.
In ogni caso, è dirimente la veste di concorrente del custode cimiteriale
VACCARO, propria senza alcun dubbio del CLAPS: ciò in quanto, per un verso, è
consolidato l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui

“Le

attività inerenti ai servizi cimiteriali rientrano tra quelle di pertinenza della
pubblica amministrazione e sono regolate da norme di diritto pubblico (artt. 337

6,k4–

come sintomaticamente desumibile dall’ssenza di intercettazioni successive a

ss. del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265; d.p.r. 21 ottobre 1975, n. 803, d.p.r. 10
settembre 1990, n. 285). In particolare, dalle disposizioni contenute nelle norme
anzidette discende che al custode del cimitero sono attribuiti compiti di vigilanza
del cimitero medesimo e di tenuta del registro delle operazioni relative ai
cadaveri. Tali compiti, se non valgono all’attribuzione della qualità di pubblico
ufficiale al custode, implicano ambiti concettuali di responsabilità e cognizione
normativa, onde, dovendosi escludere tali attività dal quadro delle semplici
mansioni di ordine o di prestazioni di opera meramente materiale, deve

pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 c.p.”

(così Sez. 6, sent. n. 443 del

04.02.1999, Rv. 213661; v. già, in senso conforme, Sez. 3, sent, n. 4102 del
23.11.1973 – dep. 15.06.1974, Rv. 127145). Per altro verso, è parimenti
pacifico che, pur in presenza di un reato, è configurabile il concorso
dell’extraneus “che contribuisce con la sua condotta alla commissione del fatto e
che ha la conoscenza della qualità di intraneus del soggetto agente” (così, da
ultimo, Sez. 2, sent. n. 20182 del 22.04.2015, Rv. 263573, seppur con
riferimento alla diversa fattispecie di cui all’art. 513 bis cod. pen.): il che non
può qui evidentemente esser posto in discussione, malgrado la negativa di cui al
ricorso in esame, che si connota, insieme, per la sua genericità ed
inverosimiglianza e, di più, per essere smentita per tabulas dai dati riportati nel
provvedimento impugnato.
3.

Le argomentazioni testé sviluppate valgono, ovviamente, anche rispetto

alla medesima censura svolta in seno al secondo motivo di doglianza. Mentre,
per quanto attiene al residuo profilo, assorbente è la constatazione della radicale
genericità con cui il ricorrente ha inteso confutare il quadro indiziario,
docunnentalmente comprovato e debitamente sintetizzato dall’ordinanza in
esame, ponendo in discussione il dato, che il Tribunale riferisce dedotto dalla
nota 23.10.2017 della Questura di Potenza, relativo alla tumulazione della
defunta Anselma MACELLARO – il cui seppellimento nel cimitero comunale è alla
base dell’illecito mercimonio oggetto di contestazione, che s’inserisce a pieno
titolo nell’ambito del più ampio e generalizzato “sistema” ordito ed organizzato
dal VACCARO – sulla scorta di imprecisata documentazione prodotta, che non
risulta allegata al ricorso proposto.

concludersi che al detto custode va riconosciuta la qualifica di incaricato di

4.

Venendo, infine, alle censure di cui ai due residui motivi, che investono

entrambi la problematica delle esigenze cautelari, se può senza meno convenirsi
con la difesa in ordine all’assenza del requisito della concretezza, quanto al
pericolo di inquinamento probatorio, desunto dal Tribunale su base meramente
congetturale, non altrettanto può dirsi con riferimento allo specifico profilo di cui
all’art. 274 lett, c) cod. proc. pen.
In proposito, non è inutile ribadire, alla luce della deduzione critica ad hoc
da parte del difensore ricorrente, che le Sezioni Unite, pur chiamate ad

dedicato alcuni cenni al tema che qui rileva, significando che il requisito
dell’attualità è attributo distinto rispetto a quello della concretezza, posto che
quest’ultimo va correlato “alla capacità a delinquere del reo”, il primo “alla
presenza di occasioni prossime al reato”; dopodiché è stato osservato che, ferma
la necessità della distinta valutazione dei due requisiti – in ragione, appunto,
della loro autonomia concettuale – gli “indici rivelatori” da prendere in esame, ai
fini della verifica della loro reale sussistenza, sono i medesimi, da individuarsi
nelle “specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell’indagato o
imputato” (cfr., in parte motiva, Cass. Sez. Un. sent. n. 20769 del 28.04.2016).
Dunque, al di là della formale distinzione, il dato qualificante che emerge
dal ricordato intervento dell’Alto Consesso consiste nel fatto che l’indagine
sull’attualità delle esigenze cautelari va compiuta sulla scorta dei medesimi dati
conoscitivi da apprezzarsi ai fini della valutazione sulla concretezza delle
esigenze medesime, rimanendo quindi ancorata ad un giudizio prognostico, in cui
rivestono rilevanza tanto le componenti oggettive, legate al fatto per cui è
processo, quanto quelle discendenti dal profilo soggettivo dell’agente.
A detti parametri il Tribunale di Potenza risulta essersi correttamente
attenuto, atteso che si è soffermato sulla negativa personalità del CLAPS,
discendente – al di là ed a prescindere dal dato formale dell’incensuratezza, che
risulta pertanto privo di valenza determinante – sia dal quadro indiziario relativo
ai due addebiti per i quali si procede a suo carico, ritenuto logicamente
significativo del “rapporto di stretta collaborazione” instaurato con il VACCARO,
tale perciò da evocare implicitamente pregressi trascorsi in ambito quanto meno
illegittimo; sia dalla esplicita programmazione della commissione di ulteriori
illeciti, grazie all’aggiudicazione, da parte dell’impresa datrice di lavoro del

Ig-

affrontare una diversa questione di diritto sottoposta alla loro attenzione, hanno

CLAPS, dell’appalto per le operazioni mortuarie da compiersi nel (diverso)
cimitero di Avigliano (circostanza – questa seconda – del pari documentata dalle
intercettazioni in atti, a tal fine richiamate dall’ordinanza di cui trattasi, il cui
significato il ricorso ha inteso del tutto genericamente contestare, con operazione
peraltro non consentita nella presente sede di legittimità). E, al contempo, ha
tratto da tali elementi il motivato convincimento circa l’esistenza di un pericolo
attuale di recidiva di condotte analoghe.
A tale ultimo riguardo, il Collegio reputa opportuno significare che

alla stregua appunto del ragionamento del Tribunale – sia possibile formulare
una prognosi in ordine alla continuità del

periculum libertatis

nella sua

dimensione temporale, all’esito di un giudizio che, senza limitarsi alla rilevazione
dell’astratta gravità del titolo di reato, risulta fondato sull’analisi della personalità
dell’accusato e sulla disamina delle modalità del fatto per cui si procede, al di là
della previsione – per così dire – “tangibile”, di una specifica occasione per
delinquere, che esula dalle facoltà del giudice, poiché la valutazione circa l’alta
probabilità di una “prossima” ricaduta nel delitto non può che fare riferimento
alla consistente possibilità di recidiva ove non siano attive le cautele (v., in
proposito, Sez. 6, sent. n. 15978 del 27.11.2015 – dep. 2016, Rv. 266988; Sez.
5, sent. n. 33004 del 03.05.2017, Rv. 271216). Essendo solo il caso di
puntualizzare, da ultimo, che il riferimento all’avvenuto spostamento del CLAPS a
mansioni diverse non appare dirimente, sia per la genericità dell’assunto – in
ragione della mancata allegazione al ricorso di tale documento – sia per la
revocabilità in ogni momento di tale decisione, nell’ambito del rapporto di lavoro
privatistico che lega il CLAPS all’impresa da cui dipende.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2018
Il Consigl .

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l’attualità del pericolo di reiterazione ricorre allorché – come nel caso di specie,

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