Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17531 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17531 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) NDOCI FLORIN N. IL 15/02/1972
avverso l’ordinanza n. 2546/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 15/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 15.12.2011 il Tribunale di sorveglianza di Bologna revocava
la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale alla quale Florin Ndoci era stato
ammesso con provvedimento in data 5.4.2011.
Il tribunale rilevava che l’affidato aveva violato più prescrizioni della misura
alternativa compreso l’obbligo di contatto quindicinale con l’UEPE ed era stato, altresì,
trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di materiale per il
confezionamento della stessa. Pertanto, alla luce di detti comportamenti non può essere

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del
difensore di fiducia, il condannato denunciando la violazione di legge ed il vizio della
motivazione in ordine agli effetti ex tunc della revoca della misura alternativa che il
tribunale non ha adeguatamente giustificato, tenuto conto che le violazioni si sono
verificate oltre un semestre dopo la applicazione della misura in data 12.11.2011.

Considerato in diritto.

Il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso, infatti, è manifestamente infondato atteso che l’ordinanza impugnata applicando correttamente i principi di diritto in materia di revoca della misura alternativa
– ha sostenuto con argomenti plausibili, riferiti a dati di fatto sufficientemente esposti ed
adeguatamente valutati la decisione di revocare la misura con effetti retroattivi.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

considerata positivamente espiata la misura alternativa con effetto ex tunc.

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