Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17530 del 21/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17530 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRASSU SALVATORE N. IL 18/03/1946
avverso la sentenza n. 4007/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

f DEPOSI TATA 1
I IN

CANCELLERIA

18 APR 2014
SI Funzionario GiudiziaríO
Michebia R

Data Udienza: 21/02/2014


Frassu Salvatore ricorre avverso la sentenza 17.1.13 della Corte di appello di Roma che ha
confermato quella in data 26.10.09 del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato
di falso in carta di identità, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi sei e giorni venti di
reclusione.
Deduce il ricorrente violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) c.p.p. per non essere stata la Corte di

sulla inidoneità dell’azione per la grossolanità delle alterazioni apportate sulla carta d’identità in
argomento.
Osserva la Corte che il ricorso appare manifestamente infondato, in quanto con motivazione del
tutto congrua ed immune dai lamentati profili di illegittimità i giudici di appello hanno evidenziato
come il falso sia stato tutt’altro che grossolano, ma idoneo ad ingannare la fede pubblica in quanto
consistito nella alterazione dell’anno di rilascio della carta d’identità al suo titolare Bersanetti
Romano (deceduto il 17.2.05) e nella apposizione della fotografia effigiante l’imputato onde
cancellare le tracce dell’origine del documento stesso e di celare l’avvenuta scadenza del termine
quinquennale di validità.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in E
1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 21 febbraio 2014

appello in grado di confutare le contestazioni mosse alla sentenza di primo grado e che vertevano

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