Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17530 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17530 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SACCOTELLI DAVIDE N. IL 16/06/1979
avverso l’ordinanza n. 831/2005 TRIBUNALE di TRANI, del
17/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17.12.2011 il Gip del Tribunale di Trani, quale
giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza avanzata da Davide Saccotelli, volta
ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato, ex art. 671 cod.
proc. pen., in relazione ai reati giudicati con le sentenze specificamente indicate.
Il giudice dell’esecuzione, in particolare, evidenziava che i reati erano stati
commessi in un ampio arco temporale ed a distanza rispettivamente di un anno

tossicodipendenza non consentiva da solo di desumere l’unicità del disegno
criminoso.

2. Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, personalmente, il
Saccotelli denunciando il vizio della motivazione e lamentando che il giudice
dell’esecuzione ha valutato esclusivamente la distanza temporale tra i reati e non
ha adeguatamente valorizzato lo stato di tossicodipendenza e la necessità di
approvvigionamento quotidiano di sostanza stupefacente che determinava la
commissione dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
L’art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in
executivis l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i
reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati
dall’art. 81 cod. pen.. Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso
non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità
della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle
violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo ed l’eventuale stato di
tossicodipendenza.
La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è
sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv.
189980; Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n.
5518, Montagna, riv. 200212).
Nella specie, le doglianze del ricorrente, in parte generiche, alla luce della
motivazione del provvedimento impugnato si risolvono in censure di fatto
insuscettibili di rivalutazione in questa sede. Plausibilmente, invero, stante la
distanza temporale tra la commissione dei reati in esame, il giudice
dell’esecuzione ha ritenuto che la situazione di tossicodipendenza era da

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e due anni tra loro. Rilevava, altresì, che a fronte di ciò lo stato di

considerarsi insufficiente ai fini dell’apprezzamento della esistenza del medesimo
originario disegno criminoso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

art. 616 cod. proc. pen..

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