Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17530 del 01/03/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17530 Anno 2018
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Radosavljevic Grof, nato il 28/03/1977 in ex-Jugoslavia

avverso l’ordinanza del 24/01/2018 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Antonella Picardi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per mancanza
di interesse;
udito il difensore, Avv. Giuseppe D’Alonzo, che ha insistito nel ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 24/1/2018 la Corte di appello di Milano, a seguito del
decorso del termine di dieci giorni dall’emissione dell’ordinanza con cui a seguito
di consenso dell’interessato era stata data esecuzione a mandato di arresto
europeo emesso dalla Francia, ha revocato la misura cautelare in corso di
esecuzione nei confronti di Radosavljevic Grof e, contestualmente, vista la

Data Udienza: 01/03/2018

proroga nel frattempo disposta dalla stessa Corte, ha applicato nei confronti del
predetto la misura cautelare della custodia in carcere per consentire la di lui
consegna all’A.G. francese.

2. Ha proposto ricorso Radosavljevic Grof tramite il suo difensore.
Deduce violazione dell’art. 23, comma 5, legge 69 del 2005, in quanto la
Corte indebitamente aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere,
sebbene fosse decorso il termine di dieci giorni e sebbene la richiesta di proroga

decorso, non essendo previsto che, a fronte dell’inefficacia della misura, possa
emettersi nuova ordinanza applicativa della custodia in carcere.

3. E’ pacifico che nelle more si è fatto luogo alla consegna del ricorrente
all’A.G. francese.
Ciò comporta il venir meno dell’interesse al ricorso, avente ad oggetto il
titolo custodiale (specificamente in materia di estradizione, Cass. Sez. U. n. 6624
del 27/10/2011, dep. nei 2012, Marinaj, rv. 251691).
Di qui l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse,
non potendosi peraltro pronunciare condanna al pagamento delle spese
processuali (Cass. Sez. U. n.7 del 25/6/1997, Chiappetta, rv. 208166).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.
Così deciso il 1/3/2018

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Massimo Ricciàielli
)

Giacomb Paoloni
f

fosse intervenuta il 22/1/2018, cioè dopo che il termine di dieci giorni era ormai

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