Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1753 del 19/11/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1753 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA CARMINE N. IL 21/01/1974
avverso la sentenza n. 2760/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 11/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Gen,grale in personaa del Dptt. V( ce, 7.11,0 •ge.tda,
che ha concluso per A’.( 1^-teto
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Udito, per la parte civile, l’Avv

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AAA – A,0 ot” 0-,P 0 < Data Udienza: 19/11/2013 Ritenuto in fatto BEVILACQUA Carmine ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che, per quanto attiene la sua posizione, ha confermato quella di primo grado, così riconoscendolo colpevole dei reati ascrittigli; in particolare, del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina. corretta la prima statuizione, vuoi in punto di dosimetria della sanzione, vuoi in ordine al diniego delle attenuanti generiche, in ragione della valorizzazione negativa del quantitativo delle sostanze stupefacenti e del comportamento del prevenuto in occasione dell'intervento della polizia giudiziaria [lungi dal "collaborare", si era osservato, il BEVILACQUA si era limitato a consegnare l'arma della cui abusiva detenzione era stato poi accusato e a "fingere" di consegnare la droga in suo possesso, limitandosi a esibire agli operare la "sostanza da taglio", e non la droga poi successivamente rinvenuta]. IgAr" ,diAr Corte di merito riteneva ydi confermare la confisca dell'immobile ove viveva l'imputato con la moglie [coimputata, poi assolta], disposta ex articolo 12 sexies della legge n. 356 del 1992. Si valorizzava a supporto - tra le altre- la circostanza dell'assenza di dichiarazioni di reddito da parte dell'imputato e della moglie a partire dal 2001, pur in presenza di accertate cospicue disponibilità finanziarie [conti correnti postali e relative movimentazioni]; si esaminavano - ancora- le circostanze dell'acquisto del terreno da parte dei genitori della moglie dell'imputato, quelle della donazione ai nipoti [figli dell'imputato], quelle della costruzione dell'immobile poi confiscato, con importante impegno di spesa. Si concludeva, infine, per la sussistenza della sproporzione posta alla base della misura ablativa. Con i ricorsi, presentati nell'interesse dal Bevilacqua, con argomenti analoghi si incentrano le censure sia sul trattamento sanzionatorio [in particolare sul diniego delle generiche e, più in generale, sulla determinazione della pena, con aumento per la recidiva e la continuazione] sia sulla confisca dell'immobile [viene in particolare valorizzato il dato che si trattava di bene immobile di proprietà dei minori, ad essi pervenuto per effetto di donazione dai nonni]. Considerato in diritto I ricorsi, che per ragioni sistematiche possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. 2 Per l'effetto, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice di appello riteneva 9, \ Con il primo motivo si articola, infatti, una censura di fatto su un apprezzamento che i giudicanti hanno motivato in modo satisfattivo, valorizzando negativamente - come si è detto- la gravità del fatto e, soprattutto, il complessivo comportamento processuale. Del resto, come è noto, il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche e più in generale l'apprezzamento sul trattamento sanzionatorio sono rimessi al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa l'adeguamento della pena in determinazione della sanzione ben possono essere presi in esame uno o alcuni soltanto degli elementi indicati dall'articolo 133 c.p., purchè della scelta decisoria adottata si dia adeguatamente conto in motivazione (cfr., tra le altre, Sezione II, 23 settembre 2009, Proc. gen. App. Genova in proc. Kerroum). Il relativo apprezzamento è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi avendo il giudice motivato, con puntuale argomentazione, le ragioni del proprio convincimento, nei termini suesposti. Né vi è alcun travisamento di fatto, o di apprezzamento logico della vicenda, con riferimento a quanto affermato nella sentenza di primo grado, laddove si ricostruisce il comportamento collaborativo dell'imputato in termini non incompatibili con quanto ritenuto in secondo grado, risultando descritta solo la consegna di una parte limitata della droga, risultando la residua parte essere stata poi rinvenuta per iniziativa degli operanti. Quindi, in modo non contraddittorio, in entrambe le sentenze si rappresenta di una collaborazione non completa e satisfattiva, risultando spiegabile l'assunto [di per sé incensurabile] basato proprio su tale dato di fatto per il diniego delle generiche e per la determinazione della pena, anche in ordine agli aumenti di pena. Anche il secondo motivo afferente la confisca dell'immobile è infondato. E' noto che la condanna per uno dei reati indicati nell'articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992 n. 356, comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talché, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano 3 concreto inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, nella stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (cfr. Sezioni unite, 17 dicembre 2003, Montella). La prova circa la sproporzione, rispetto alla capacità reddituale lecita del soggetto, del valore economico dei beni da confiscare grava, peraltro, sull'accusa e, una volta fornita tale prova, sussiste una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, superabile solo attraverso specifiche e verificate allegazioni dell'interessato. Va comunque precisato che tale presunzione di illegittima acquisizione dei beni da parte conto che i beni non siano ictu ocuii estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla commissione di quest'ultimo (Sezione IV, 7 maggio 201328 agosto 2013 n. 35707, D'Ettorre). Ciò detto, va osservato che il giudice di merito ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati laddove ha evidenziato l'evidente sproporzione tra i beni- attualmente intestati ai figli del Bevilacqua ~p seguito di donazione effettuata nel 2005 da parte dei nonni materni- proprietari dal 2002 del terreno sul quale era stato poi realizzato il manufattorispetto alla condizione patrimoniale del ricorrente, che non ha mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi a partire dal 2001. Le argomentazioni di fatto e logiche utilizzate dal giudice di appello nella ricostruzione delle complessive vicende economiche dell'immobile riconducono la disponibilità di fatto dell'immobile fin dal principio al Bevilacqua. In tal senso sono state logicamente valorizzate le seguenti circostanze di fatto: l'assenza di redditi da parte dei genitori della moglie sufficienti per l'acquisto del terreno e, comunque, l'assenza di ogni prova sulla fonte di provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto; la copiosa quantità di denaro utilizzata dal ricorrente una volta nominato dalla suocera procuratore generale per i lavori di realizzazione del grezzo del fabbricato e per il suo completamento, con una spesa complessiva di 700-800.000,00 euro; l'assenza di qualsiasi attività lavorativa del Bevilacqua e della moglie- i quali hanno, invece, dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa- o, comunque, di altri introiti leciti. Alla luce di tali elementi è stato ritenuto, con motivazione congrua e logica, l'evidente sproporzione tra i beni, solo formalmente intestati ai figli del ricorrente, e le condizioni reddituali di quest'ultimo e correttamente è stata affermata la sussistenza di tutti i presupposti per la confisca dell'immobile. Quanto all'arco di tempo tra l'epoca di commissione dei fatti incriminati [luglio 2010], e le complessive vicende economiche dell'immobile, il cui acquisto, come terreno, risulta risalire al 2002, va evidenziato che, in ogni caso, il manufatto è stato oggetto di ristrutturazione negli anni successivi al 2002, con investimenti che non sono stati giustificati da alcun reddito 4 dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar dichiarato. Ne consegue da quanto detto, la infondatezza della tesi sostenuta dalla difesa circa la non riconducibilità dell'immobile all'attività delittuosa del Bevilacqua. Al rigetto dei ricorsi consegue ex art. 616, c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Consigliere estensore Il Presidente Così deciso in data 19 novembre 2013

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