Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17529 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17529 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) AISSAOUI RIDHA N. IL 07/09/1979
avverso l’ordinanza n. 652/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 08/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza dell’8.11.2011 il Tribunale di sorveglianza di Trieste
respingeva il reclamo proposto da Aissaoui Ridha avverso il provvedimento con il
quale in data 9.6.2011 il Magistrato di sorveglianza di Udine aveva respinto
l’istanza di liberazione anticipata relativamente al periodo di detenzione
dall’1.3.2009 all’1.3.2010 rilevando che la correttezza della valutazione
contenuta nell’ordinanza reclamata, atteso che il condannato non aveva dato

circostanza che in data 11.12.2009 aveva partecipato, quale promotore, di una
grave protesta collettiva nel carcere di Treviso, sfociata in un incendio di oggetti
vari.

2. Ricorre l’interessato, personalmente, ammettendo la circostanza della
partecipazione alla protesta collettiva e lamentando il mancato riconoscimento
della liberazione anticipata in relazione al semestre precedente al fatto essedosi
trattato di episodio isolato.

CONSIDETATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’ordinanza impugnata è sostenuta da argomenti plausibili, riferiti a dati di
fatto sufficientemente esposti ed adeguatamente valutati in conformità con i
principi di diritto affermati da questa Corte in materia di liberazione anticipata. E’
appena il caso di ricordare, infatti, che ai fini della concessione della liberazione
anticipata, per quanto il giudizio debba essere espresso relativamente a ciascun
semestre, tuttavia la valutazione sui semestri immediatamente precedenti o
immediatamente successivi a quelli interessati da infrazioni disciplinari, specie
quando si tratta di infrazioni di una certa gravità, può essere negativa anche in
assenza di illeciti disciplinari, dovendosi, in tal caso, considerare la condotta in
contrasto con quell’atteggiamento di responsabilità che è lecito attendersi da
detenuti che, per godere del beneficio, devono dar prova di partecipazione
all’opera di rieducazione intrapresa nei loro confronti, ai fini del loro più efficace
reinserimento sociale (Sez. 1, n. 1513, 12/03/1998, Viviani, rv. 210556).
A fronte di ciò, il ricorrente propone esclusivamente censure in fatto la cui
valutazione non è consentita nel giudizio di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
2

alcuna prova di partecipazione all’opera di rieducazione come si desume dalla

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

cassa della ammende.

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