Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17528 del 22/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17528 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Salerno Nazzareno, nato a Serra San Bruno il 01/03/1965

avverso l’ordinanza del 06/06/2017 del Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perelli
Simone, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. Domenico Naccari, che ha rappresentato che la misura
cautelare è stata revocata e che il ricorrente è stato rimesso in libertà e si
riporta al ricorso.

Data Udienza: 22/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27 gennaio 2017, il Giudice delle indagini preliminari
del Tribunale di Catanzaro ha applicato a Nazzareno Salerno la misura della
custodia in carcere in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 323, commi 1 e 2, cod.
pen. (capi A, C, Q ed R), artt. 110 e 353, cod. pen. (capi E ed F), artt. 319 e
319-bis cod. pen. (capo H) e artt. 110 e 336 cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991,
n. 152 (conv. con I. 13 luglio 1991, n. 203), così riqualificata l’originaria
contestazione ex artt. 110 e 629 cod. pen., in relazione all’art. 628, comma 3 n.
1 e 3-bis, cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. con I. 13 luglio 1991,

z*■

n. 203) (capo P). Le fattispecie incriminatrici ipotizzate ruotano intorno
all’affidamento da parte della Regione Calabria alla Fondazione Calabria Etica
della gestione del fondo “Credito Sociale”, alimentato con risorse comunitarie,
destinato a soggetti in situazione di temporanea difficoltà economica, con
attivazione di un fondo di rotazione per la concessione di crediti agevolati. Nella
convenzione stipulata fra la Regione e la Fondazione veniva previsto che, per la
gestione finanziaria del fondo, la Fondazione si sarebbe avvalsa di un istituto di
credito che, all’esito della gara bandita su avviso a firma del Presidente della

S.p.A.
1.1. Con specifico riguardo alla incolpazione provvisoria di cui al capo P) su
cui si incentra il presente ricorso, a Nazzareno Salerno (Assessore al lavoro, alla
formazione professionale, alla famiglia e alle politiche sociali della Regione
Calabria) è contestato in via provvisoria di avere, in concorso con Gianfranco
Ferrante, posto in essere una intensa e ripetuta attività di pressione nei confronti
di Bruno Calvetta (Direttore Generale del Dipartimento n. 10 della Regione
Calabria) affinchè nominasse Vincenzo Caserta quale responsabile del progetto
“Credito Sociale”, mediante minaccia evocata con la presenza di soggetti
totalmente estranei a contesti della pubblica amministrazione e contigui alla
criminalità organizzata, quali Claudio Isola e Vincenzo Spasari (quest’ultimo
vicino alla “famiglia Mancuso”). Il Tribunale ha rimarcato come Vincenzo Caserta,
nominato da Calvetta responsabile del Credito Sociale su “pressione” del
Salerno, aveva poi esternalizzato il servizio di partnership economica del Fondo
comunitario e, attuando la volontà dell’assessore, dato corso ad assunzioni
massive alla Fondazione Calabria Etica.
1.2. A sostegno della diversa qualificazione ai sensi dell’art. 336 cod. pen. il
Gip, pur aderendo alla ricostruzione storico fattuale della vicenda compiuta
dall’organo dell’accusa, ha rilevato che, ai fini della configurazione del reato di
estorsione, osta la mancata individuazione di un ingiusto profitto con altrui
danno quale conseguenza logicamente collegata alla minaccia degli agenti e,
soprattutto, al comportamento imposto alla persona offesa, non potendosi tale
ingiusto profitto essere ravvisato nel prezzo della corruzione oggetto
dell’imputazione di cui al capo A) della rubrica. D’altra parte, il Giudice ha
evidenziato che la mancanza dell’elemento del profitto con altrui danno conduce
a valorizzare la qualità soggettiva della vittima, chiamata in causa, non come
semplice privato, ma proprio quale pubblico ufficiale che gli agenti intendevano
costringere ad emettere un atto d’ufficio contrariamente ai propri doveri: il
provvedimento amministrativo imposto a Bruno Calvetta dai tre indagati, sia
pure formalmente regolare, costituiva atto non solo non dovuto, ma che lo
2

OPr-

Fondazione Calabria Etica Pasqualino Ruberto, veniva individuato nella Cooperfin

stesso pubblico ufficiale riteneva ingiustificato ed inopportuno, trovando il suo
fondamento e ragione determinante, non nell’interesse pubblico, ma
esclusivamente nell’interesse privato del Salerno.

2. Con l’ordinanza che si impugna, il Tribunale di Catanzaro, in accoglimento
dell’appello cautelare proposto dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 310 cod.
proc. pen., ha riqualificato il fatto di cui al capo P) negli stessi termini oggetto
della contestazione originaria e, dunque, ai sensi degli artt. 110 e 629 cod. pen.,

n. 152 (conv. con I. 13 luglio 1991, n. 203), con decorrenza dei termini di
custodia dalla data di esecuzione della stessa ordinanza.
2.1. A sostegno del decisum, il Tribunale ha evidenziato che il percorso
argomentativo seguito dal primo giudice ai fini della riqualificazione trascura le
peculiari circostanze di fatto e le specificità della condotta che portarono il
soggetto passivo ad una condizione di completa soggezione alla pretesa
proveniente da Salerno Nazareno e dagli altri soggetti presenti all’incontro nel
vivaio, fra cui lo Spasari; che l’azione si svolse difatti in un contesto non solo
estraneo e lontano dagli uffici regionali, ma anche appartato e lontano da occhi e
orecchie indiscrete, in presenza, a supporto del Salerno, di soggetti notoriamente
appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso della provincia di Vibo
Valentia ed evidentemente portatori di una carica intimidatoria; che la qualifica
di pubblico ufficiale di Bruno Calvetta è rimasta confinata in un ambito
assolutamente marginale – sebbene abbia costituito lo strumento per adottare il
provvedimento di sostituzione del responsabile del progetto “Credito Sociale” a
seguito ed in conseguenza della minaccia -, costituendo soltanto l’occasione della
condotta delittuosa finalizzata al raggiungimento dello scopo del Salerno.
D’altra parte, il Tribunale ha rimarcato come, secondo giurisprudenza
consolidata, l’ingiusto profitto consista in un qualsiasi vantaggio, non solo di tipo
economico, che l’autore intenda conseguire e che non si colleghi ad un diritto o
sia perseguito con uno strumento antigiuridico o comunque con uno strumento
legale, ma avente uno scopo tipico diverso. Ingiusto profitto che il Collegio del
gravame cautelare ha stimato certamente ravvisabile nella sostituzione di Cuomo
con Caserta quale responsabile del procedimento del progetto “Credito Sociale”
rispetto al quale Salerno non poteva vantare alcun diritto; sostituzione
strumentale all’attuazione di un più ampio disegno criminoso, cioè
all’affidamento alla Coopefin S.p.A. dello stesso progetto “Credito Sociale”.

3. Salerno Nazzareno ricorre avverso il provvedimento in epigrafe con due
atti separati proposti dai due difensori di fiducia, Avv. Vincenzo Gennaro e Avv.
3

in relazione all’art. 628, commi 3 n. 1 e 3-bis, cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991,

Domenico Naccari, e ne chiede l’annullamento per i motivi di seguito sintetizzati,
ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 303,
comma 1 lett. a) n. 3, cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto
erroneamente sussistente l’interesse del P.M. alla diversa qualificazione giuridica
in considerazione del diverso termine di durata massima della custodia sebbene,
giusta la contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. 13
maggio 1991, n. 152 (conv. con I. 13 luglio 1991, n. 203), il termine è invariato

pen. piuttosto che ex art. 629 cod. pen. (ricorso Avv. Gennaro);
3.2. violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione in
relazione agli artt. 629 cod. pen. e 192 e 273 cod. proc. pen., per avere il
Tribunale omesso di valutare e, dunque, di motivare in ordine alle deduzioni
mosse dalla difesa nella memoria depositata in udienza, con specifico riguardo
alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Bruno Calvetta, alla prova
documentale (costituita da due atti del 12 e del 19 marzo 2014) ed agli ulteriori
elementi indicati a smentita della narrazione dei fatti operata dal Calvetta
(ricorso Avv. Gennaro);
3.3 violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione (per
travisamento della prova) in relazione agli artt. 336 e 629 cod. pen. e 7 d.l. 13
maggio 1991, n. 152 (conv. con I. 13 luglio 1991, n. 203); il ricorrente evidenzia
come, secondo l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia, il delitto
di estorsione presupponga che la vittima sia stata coartata attraverso l’impiego
di violenza o minaccia e che, in particolare, la minaccia rivesta i caratteri di
serietà e di idoneità rispetto all’evento intermedio della coartazione della volontà
del soggetto passivo e che questi abbia percepito il male prospettato; la
creazione giurisprudenziale della cosiddetta estorsione ambientale viola i principi
fondamentali del diritto penale, là dove non sia possibile affermare che la
coazione psicologica e l’atto integrante l’ingiusto profitto sia eziologicamente

a prescindere dalla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 336 cod.

connesso alla minaccia e, cioè, trovi esclusivo fondamento nella prospettazione
di un male ingiusto da parte del soggetto attivo, situazione che non è ravvisabile
nel caso di specie nel quale Bruno Calvetta ha espressamente dichiarato di non
aver tenuto in considerazione Ferrante, Spasari e Salerno: d’altra parte, non si è
prodotta alcuna lesione all’inviolabilità del patrimonio ed alla libertà di
autodeterminazione della vittima (ricorso Avv. Naccari);
3.4. la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in
relazione all’art. 629 cod. pen. per avere il Tribunale disposto la riqualificazione
giuridica del fatto nel reato di estorsione, nonostante, da un lato, faccia difetto
l’ingiusto profitto, che non può ravvisarsi nella disposta sostituzione di Cuomo
(11,/

con Caserta a responsabile del procedimento del progetto “Credito Sociale”; per
altro verso, non sia ravvisabile l’altrui danno (ricorso Avv. Naccari).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte

2. Occorre sin d’ora rilevare l’inammissibilità delle doglianze con le quali il

degli elementi rappresentati nella memoria prodotta in udienza tesi a confutare
sul piano storico fattuale la ricostruzione accusatoria (sub punto 3.2 del ritenuto
in fatto); dall’altro lato, contesta la ricostruzione della vicenda compiuta dai
giudici della cautela (sub punto 3.3 del ritenuto in fatto).
2.1. A tale proposito va invero rimarcato come, nel procedimento di appello
ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dal P.M., si debba certamente ritenere
ammissibile la produzione da parte dell’indagato, nel contraddittorio camerale, di
documentazione relativa ad elementi probatori, sia preesistenti sia sopravvenuti,
acquisiti anche all’esito di investigazioni difensive, e ciò nondimeno, in ossequio
al principio devolutivo, detti elementi devono essere rivolti a contrastare i motivi
di gravame del P.M. (ex plurimis Sez. 5, n. 42847 del 10/06/2014, Ambrus e
altro, Rv. 261244).
Ne discende l’inammissibilità, in quanto extra devolutum, degli elementi
dedotti con la memoria là dove volti da contestare la ricostruzione in fatto
compiuta dal P.M. e recepita dal Gip nonché la responsabilità dell’indagato,
vertendo l’appello del P.M. sulla sola qualificazione giuridica del fatto.
Ciò a tacer del fatto che Salerno risulta avere proposto tempestivo ricorso
per riesame avverso l’ordinanza genetica e che questa Corte aveva confermato
la decisione ex art. 309 cod. proc. pen. di tal che su tali profili si è ormai formato
il giudicato cautelare.

3. Tanto premesso, occorre notare come, secondo un principio di diritto
ormai acquisito, il giudice della cautela è investito del potere dovere di dare al
fatto sottoposto al proprio vaglio la corretta veste giuridica, in ossequio al
principio iura novit curia sancito dall’art. 521, comma 1, cod. proc. pen. ed al
principio di legalità che governa il nostro ordinamento (ex plurimis, Sez. U, n. 16
del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205617; Sez. 2, n. 4638 del 20/10/1999 dep. 2000, Schettino, Rv. 216348). Ciò vale sia per il Giudice delle indagini
preliminari in sede di prima applicazione della misura cautelare, sia per il

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ricorrente, da un lato, si duole dell’omessa valutazione da parte del Tribunale

Tribunale in sede di decisione delle impugnazioni ex art. 309 o 310 cod. proc.
pen., sia per la Corte di cassazione in sede di ricorso ex art. 311 stesso codice.
Siffatto potere di riqualificazione giuridica non è soggetto al limite del divieto
di reformatio in peius, a condizione che il “fatto” (inteso come accadimento
materiale, cioè in senso storico naturalistico) oggetto della contestazione mossa
dall’organo della pubblica accusa rimanga il medesimo, fermo restando che
l’eventuale correzione del nomen iuris non può avere effetti oltre il procedimento
incidentale (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, cit.; Sez. 5, n. 7468

14/02/2013, P., Rv. 254902).
3.1. Sulla scorta delle considerazioni testè svolte, non è revocabile in dubbio
la legittimità – da un punto di vista teorico – della riqualificazione giuridica del
fatto posto a base del provvedimento coercitivo compiuta dal Tribunale in sede di
appello cautelare. Nel contempo, deve ritenersi pacifico il potere dovere di
questa Corte di assegnare al fatto posto a base del provvedimento cautelare un
diverso nomen iuris, così come di rimettere al Giudice a quo una nuova verifica
sul punto, ferma l’immutabilità del “fatto” come contestato dal P.M. nella
richiesta ex art. 291 cod. proc. pen.

4. Il principio di diritto appena delineato deve nondimeno essere rapportato
alle regole processuali che disciplinano l’ammissibilità dell’impugnazione e,
precisamente, per quanto interessa nella specie, al combinato disposto degli artt.
591, comma 1 lett. a), e 568, comma 4, cod. proc. pen., che richiede che
l’impugnazione sia sorretta da un “interesse”.
4.1. Con specifico riguardo alla materia cautelare, questa Corte regolatrice,
anche riunita nel suo più ampio consesso, ha avuto modo di chiarire
(pronunciandosi in tema di c.d. scarcerazione ora per allora), che non è
ravvisabile un interesse concreto all’impugnazione, nella specie dell’imputato,
quando dal provvedimento non consegua il riacquisto della libertà e la decisione

del 28/11/2013 – dep. 2014, Pisano, Rv. 258983; Sez. 6, n. 12828 del

invocata sia suscettibile di assumere un valore puramente formale, dovendo egli
comunque rimanere in vinculis (Sez. U, n. 26350 del 24/04/2002, Fiorenti Rv.
221657).
Simmetricamente, anche l’impugnazione cautelare proposta dal pubblico
ministero deve essere sorretta da un interesse concreto ed attuale, che può
ravvisarsi soltanto qualora il ricorso sia presentato per far valere l’illegittimità
della situazione derivante dall’ordinanza, la cui rimozione o modifica
effettivamente incida sulla libertà personale dell’indagato (Sez. 6, n. 28021 del
11/06/2014, P.M. in proc. Antonacci, Rv. 261647; Sez. 2, n. 4974 del
17/01/2017, D’Aversa, Rv. 268990).
)d/k

In linea con tale regula iuris, si è pertanto esclusa la sussistenza di un
interesse del P.M. a ricorrere qualora egli si dolga dell’esclusione di una
circostanza aggravante ad effetto speciale, ma

medio tempore

la misura

cautelare sia già stata revocata per cessazione delle esigenze cautelari (Sez. 6,
n. 3326 del 28/11/2014 – dep. 2015, Pm in proc. Papa, Rv. 262080). Al
contrario, si è stimato sussistente l’interesse dell’organo dell’accusa in caso di
esclusione da parte del Gip di una circostanza aggravante ad effetto speciale
(nella specie, l’impiego del c.d. metodo mafioso, ex art. 7 I. 203 del 1991), in

cautelare (Sez. 2, n. 32655 del 14/07/2015, Pmt in proc. Senatore e altri, Rv.
264526).

5. Di tale condivisibile lezione ermeneutica non ha tenuto conto il Tribunale
di Catanzaro là dove ha stimato ammissibile l’appello cautelare proposto dal P.M.
avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro che, nell’accogliere la
richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei
confronti del Salerno, aveva riqualificato il reato sub capo P) (originariamente
inquadrato nell’ipotesi di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen., in relazione all’art.
628, commi 3 n. 1 e 3-bis, cod. pen. e 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con
I. 13 luglio 1991, n. 203) in quello di cui agli artt. 110 e 336 cod. pen. e art. 7
d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. con I. 13 luglio 1991, n. 203)
5.1. Non può difatti non rilevarsi come, avendo il Gip confermato la
sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui al citato art. 7
— di cui occorre tenere conto ai sensi dell’art. 278, comma 1, cod. proc. pen. agli
effetti dell’applicazione della misura cautelare —, la disposta riqualificazione non
abbia avuto alcuna incidenza sulla durata della custodia. Ed invero, avuto
riguardo al chiaro disposto dell’art. 303, comma 1 lett. a) n. 3), cod. proc. pen.,
il termine per la fase delle indagini preliminari per l’ipotesi di cui all’art. 336 cod.
pen. aggravata dall’art. 7 d.l. 152 del 1991, versandosi in uno dei casi rientranti
nel novero di cui all’art. 407, comma 2 lett. a), codice di rito, è esattamente lo
stesso (di un anno) di quello previsto per la fattispecie ante riqualificazione di cui
all’art. 629 cod. pen., in relazione all’art. 628, commi 3 n. 1 e 3-bis, cod. pen.,
sempre aggravato dall’art. 7.
5.2. A conferma dell’assenza di un interesse concreto ed attuale in capo
all’inquirente, va rimarcato come il Gip, sia pure riqualificando il fatto sub capo
P) ai sensi dell’art. 336 cod. pen. aggravata dall’art. 7 d.l. 152 del 1991, abbia
comunque applicato allo Spasari la misura di maggior rigore, di tal che
l’assegnazione del diverso

nomen iuris a

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tale contestazione provvisoria

quanto l’applicazione della predetta circostanza incideva sulla durata della misura

(comunque non unica del “portafoglio” cautelare) non ha impedito l’applicazione
del trattamento cautelare più severo.
D’altronde, ai fini della valutazione dell’interesse del P.M. a ricorrere ex art.
310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento genetico, nulla possono rilevare le
vicende modificative successive del titolo coercitivo, dipendenti da una diversa e
più mite valutazione delle esigenze cautelari in corso di applicazione della
misura.
5.3. Infine, ad ulteriore conforto della mancanza di un interesse del P.M. a
ricorrere, non può sottacersi che – come già sopra chiarito – la riqualificazione

giuridica del fatto compiuta nel procedimento incidentale de libertate non è in
alcun modo vincolante nel procedimento di merito, di tal che il P.M. non
incontrerà alcuna preclusione a riproporre l’originario

nomen iuris in sede di

richiesta di rinvio a giudizio (fermo restando il potere del giudice dell’udienza
preliminare di dare al fatto la veste giuridica stimata corretta).
6. Acclarata la carenza d’interesse del P.M. a ricorrere avverso l’ordinanza
c.d. genetica e la conseguente inammissibilità dell’appello ex art. 310 cod. proc.
pen., giova incidentalmente rilevare come il ricorso sia fondato anche in
relazione al secondo motivo, giusta l’erroneità della riqualificazione giuridica del
fatto di cui al capo P) compiuta dal Tribunale calabrese, quale estorsione
aggravata in luogo di quella di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale.
6.1. In via di estrema sintesi, va notato come l’estorsione costituisca un
tipico reato contro il patrimonio che presuppone che la coazione – violenta o
intimidatoria, dunque fisica o psicologica – sia tesa a procurare un “ingiusto
profitto”, per sé o per altrui, con “altrui danno”.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso di ritenere che
l’ingiusto profitto, cui deve essere finalizzata l’azione di cui all’art. 629 cod. pen.,
si identifica in una qualsiasi utilità, anche di natura non patrimoniale, che abbia
rilevanza per il diritto e che costituisca un vantaggio per il soggetto attivo del
reato (Sez. 2, n. 625 del 28/03/1988 – dep. 1989, Ognibene, Rv. 180218).
L’ermeneusi di legittimità è altrettanto costante – d’accordo con la
prevalente dottrina – nel reputare che, diversamente, il danno rilevante ai fini
dell’estorsione debba necessariamente assumere un contenuto patrimoniale,
dovendo consistere in un’effettiva deminutio patrimonii (Sez. 1, n. 1683 del
22/04/1993, Confl. comp. Gip Trib. e Pret. Catania in proc. Puglisi ed altri, Rv.
194418). Rientra dunque nel concetto di danno di cui all’art. 629 cod. pen.
qualsiasi situazione che possa incidere negativamente sull’assetto economico
dell’individuo, compresa la delusione di aspettative future di arricchimento e di

8

c

consolidamento dei propri interessi (Sez. 2 n. 43769, del 12/7/2013, Ventimiglia,
Rv. 257303).
6.2. Tracciate le linee guida in tema di estorsione, non è chi non veda come
nella specie non ricorrano i presupposti per ritenere integrata la fattispecie di cui
all’art. 629 cod. pen.
Nel caso sub iudice, non è in dubbio che possa essere ravvisato un “ingiusto
profitto” nella coatta emissione del provvedimento di nomina di Vincenzo Caserta
quale responsabile del progetto “Credito Sociale” da parte del pubblico ufficiale

progetto e la realizzazione degli interessi economici e clientelari del Salerno – e
che detto profitto sia certamente “ingiusto”, trattandosi di pretesa non tutelata
dall’ordinamento giuridico (anzi contraria ai doveri d’ufficio), oltre ad essere
perseguita con mezzi di per sé antigiuridici.
Di contro, si appalesa insussistente un danno di dimensioni economicopatrimoniale in capo alla persona offesa dell’estorsione quale conseguenza
eziologicamente collegata al comportamento antigiuridico degli agenti, là dove
l’atto amministrativo emesso da parte del pubblico ufficiale in forza della subita
coazione ed in contrasto con i suoi doveri d’ufficio non è tale da realizzare un
danno patrimoniale per la vittima, potendo semmai comportare un pregiudizio
alla pubblica amministrazione.
6.3. Corretta e condivisibile si appalesa, pertanto, la veste giuridica
assegnata al fatto dal Gip in sede di emissione dell’ordinanza applicativa della
misura, dal momento che – secondo la ricostruzione storico fattuale della
vicenda compiuta rebus sic stantibus nel provvedimento genetico, non confutata
dal Tribunale – la condotta intimidatoria posta in essere dagli agenti era
chiaramente rivolta a costringere Bruno Calvetta – proprio in quanto soggetto
avente una specifica qualifica soggettiva di rilevanza pubblicistica e non quale
privato cittadino – ad emettere un atto del suo ufficio in contrasto ai propri
doveri. Il che appunto sostanzia la materialità del delitto di cui all’art. 336 cod.
pen.

7. Per le considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata deve essere
annullata senza rinvio, con conseguente ripristino, in punto di qualificazione
giuridica del fatto sub capo P) ai soli fini cautelari, dell’ordinanza del 27 gennaio
2017 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro.

9

c7V

vittima Bruno Calvetta – costituente primo step per la strumentalizzazione del

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Così deciso il 22 febbraio 2018

Alessandra Bassi

Il Presidente
Stefano Mogini

Il consigliere estensore

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