Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17528 del 21/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17528 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NEZIRI ARSLAN N. IL 16/10/1976
avverso la sentenza n. 1171/2012 TRIBUNALE di TERNI, del
15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
i 8 APR 2014
Data Udienza: 21/02/2014
Neziri Arslan ricorre avverso la sentenza 15.11.12, emessa dal Tribunale di Terni ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di rissa aggravata, concesse
attenuanti generiche equivalenti, la pena di € 200,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.c) ed e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento al contenuto degli < atti di p.g. e reperto di
pronto soccorso del 7 gennaio 2010>.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di E 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 febbraio 2014
elementi per una pronuncia ex art.129 c.p.p.