Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17527 del 06/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 17527 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CAVALLO AURELIO N. IL 23/01/1956
avverso l’ordinanza n. 4732/2010 GIUD. SORVEGLIANZA di SANTA
MARIA CAPUA VETERE, del 27/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27.10.2011 il Magistrato di sorveglianza di Santa Maria
Capua Vetere dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Aurelio Cavallo
relativo al provvedimento di rigetto della declassificazione della direzione della
casa di reclusione di Carinola.
Precisava che il detenuto, nella specie, non ha impugnato il provvedimento
relativo alla declassificazione dal circuito di alta sicurezza al circuito ordinario,

in un sottocircuito diverso (da A.S. 1 ad A. S. 3). Trattandosi, quindi, di materia
strettamente attinente all’organizzazione della struttura carceraria che non
preclude alcuna possibilità trattamentale ed è demandata esclusivamente
all’amministrazione penitenziaria, non è consentito alcun sindacato
giurisdizionale ed escluso il potere di reclamo.

2.

Ricorre avverso detto provvedimento il condannato, personalmente,

lamentando che la motivazione del provvedimento impugnato è giuridicamente
scorretta e viola i diritti del detenuto. Deduce che il provvedimento del direttore
del carcere di Carinola, a sua volta, è privo di motivazione rinviando
esclusivamente al parere negativo della direzione distrettuale antimafia e che
non ha rispettato la competenza del Ministero della giustizia.
Deduce, quindi, che la inammissibilità del reclamo contrasta con la
pronuncia n. 26 del 1999 della Corte costituzionale che ha affermato la
illegittimità degli artt. 35 e 69 Ord. Pen. nella parte in cui non prevedono la
tutela giurisdizionale in relazione agli atti dell’amministrazione penitenziaria lesivi
dei diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Va ricordato che è stato affermato che il provvedimento con cui viene
disposto l’inserimento del detenuto nel circuito EIV (elevato indice di
sorveglianza) non è assimilabile a quello adottato ai sensi dell’art. 41-bis L. n.
354 del 1975, ma rientra nell’esclusivo ambito amministrativo e pertanto non è
suscettibile di sindacato da parte della magistratura di sorveglianza. (Sez. 1, n.
29 del 06/11/2008 – dep. 02/01/2009, Musumeci, rv. 242380).
Così come è stato evidenziato che l’inserimento del detenuto nel circuito di
elevata vigilanza o protezione non può essere assimilato ai provvedimenti
adottati ai sensi dell’art. 14 -bis e 41 -bis comma 2 Ord. Pen. in quanto il
predetto provvedimento lungi dal limitare la partecipazione del detenuto ad

bensì, quello che, nell’ambito dello stesso circuito di alta sicurezza, non lo colloca

attività trattamentali ha soltanto stabilito la prescrizione di determinate cautele
dettate non solo per la particolare pericolosità ma anche per evitare contatti con
detenuti considerati non “affidabili” (Sez. 1, n. 36437, 21/06/2012, Savi).
Nella specie, come indicato in premessa, il ricorrente ha proposto reclamo
avverso la decisione che ha respinto la richiesta di spostamento, nell’ambito
dello stesso circuito di alta sicurezza, da un sottocircuito ad un altro (da A.S. 1
ad A. S. 3) che – come evidenziato dal Magistrato di sorveglianza – non preclude
alcuna possibilità trattamentale. Pertanto, non si tratta di provvedimento lesivo

decisione richiamata dal ricorrente della Corte costituzionale n. 26 del 1999 e
recepita dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 25079 del
26/02/2003 – dep. 10/06/2003, Gianni, Rv. 224603, Sez. 1, n. 2023,
15/05/2002, rv. 221623).
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

dei diritti primari del detenuto cui si riferiscono i principi affermati con la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA