Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17526 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 17526 Anno 2018
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

RIGANTE’ EMANUELE nato il 05/09/1972 a ASCOLI PICENO
MARULLO FILIPPO nato il 01/01/1968 a CIRO MARINA

avverso l’ordinanza del 26/10/2017 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA.

Sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
sentite le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS che ha chiesto il rigetto dei
ricorsi.

Udito il difensore avv. MADIA Nicola Giuseppe, in difesa di MARULLO Filippo, che
insiste per l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 31/10/2017 il Tribunale di Roma ha confermato la
misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Roma, con provvedimento del 2/10/2017 a Filippo
Marullo (esperti di finanza agevolata e di finanziamenti pubblici) e a Emanuele
Rigantè (presidente di Italia Lavoro e esperto di finanza agevolata) ex art. 416

truffe per ottenere sovvenzioni pubbliche a favore di persone prive dei requisiti
soggettivi mediante la presentazione di progetti elaborati su indicazioni fornite
da Luigi Napoli, dipendente dell’ente gestore Invitalia (capo A),

2. Nel ricorsi di Marullo e di Rigantè distinti ma sostanzialmente coincidenti
nei contenuti si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo vizio di
motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari: a) perché il rischio di
reiterazione del reato è stato valutato indicando artificiosamente il reato
associativo come permanente sino alla data di esecuzione della misura cautelare
(12/10/2017), ma trascurando che le condotte si sono svolte per tre mesi e a
distanza di un anno dalla richiesta di misura cautelare del Pubblico ministero e di
quasi due anni dalla applicazione della misura e che l’istruttoria delle pratiche
fraudolente era “talmente rudimentale che nessun progetto è stato ammesso al
finanziamento”;

b) perché al momento della applicazione della misura cautelare

il quadro probatorio era ormai completo e tutti i beni rinvenuti nelle pertinenze
degli indagati sono stati sequestrati; c) perché Marullo è incensurato e dopo il
primo avviso di proroga delle indagini ha rescisso ogni contatto con i coindagati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le deduzioni sviluppate nei ricorso di Marullo e di Rigantè relativamente al
rischio di reiterazione del reato possono essere trattate unitariamente e risultano
manifestamente infondate.
Va preliminarmente osservato che un anno di tempo fra i fatti e il
provvedimento cautelare è un periodo non breve ma non tale da rendere
inattuali le esigenze cautelari. Posto questo, in primo luogo, circa il rischio di
reiterazione del reato, il Tribunale ha congruamente valutato che le attività
delittuose erano ancora in corso al momento della richiesta di misura cautelare
avanzata dal Pubblico ministero e si realizzavano tramite un sodalizio fondato su
2

cod. pen. per associazione a delinquere finalizzata a un numero indeterminato di

una stabile suddivisione dei compiti, con un

modus operandi incentrato sui

contatti con un soggetto inserito nell’organigramma dell’ente pubblico gestore e
con molteplici condotte attuative delle finalità dell’associazione; inoltre, il
Tribunale ha evidenziato che gli indagati si sono interessati anche di sovvenzioni
di competenza di altre amministrazioni e, in particolare, che nello studio di
Marullo è stata trovata documentazione riconducibile a ulteriori procedimenti
amministrativi per sovvenzioni all’imprenditoria (pagg. 10-11), né, di per sé, la
sua incensuratezza vale a escludere il rischio di recidiva. In secondo luogo,

prova, può desumersi dalle condotte dei coindagati volte ad inquinare il quadro
probatorio emergente nella fase delle indagini preliminari nell’interesse comune
dei coindagati (Sez. 6, n. 41606 del 05/06/2013, Rv. 257598; Sez. 3, n. 40535
del 12/10/2007, Rv. 237556): su questa base, il Tribunale ha adeguatamente
considerato che, dopo avere ricevuto la notifica (aprile 2016) del provvedimento
di proroga delle indagini preliminari, il coindagato Capoccia, nelle conversazioni
intercettate comunicò la necessità di oscurare messaggi scambiati fra i vari
indagati (pag. 13).

2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che
risulta congruo determinare in euro duemila.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in
favore della cassa delle ammende
Così deciso il 21/02/2018

Il Consigliere estensore
Angelo Cos

Il Presidente
incenzo Ro undo

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