Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17526 del 21/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17526 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSATO MARIA ANTONIA N. IL 15/04/1937
avverso la sentenza n. 529/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
28/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/02/2014

Rosato Maria Antonia ricorre avverso la sentenza 28.3.13 della Corte di appello di Palermo con la
quale, in parziale riforma di quella in data 25.10.11 del locale tribunale, è stato dichiarato non
doversi procedere in ordine al reato di falso sub b) perché estinto per prescrizione ed è stata
rideterminata la pena per i residui reati di falso aggravato e truffa aggravata in mesi undici di
reclusione ed C 150,00 di multa.

comma 1, lett. b) c.p.p. per essere l’affermazione di responsabilità erroneamente basata sulla mera
assenza degli originali della certificazione della visita medica presso l’ufficio competente, in
mancanza di ulteriori elementi sussidiari e pur possedendo l’imputata, in copia conforme, il
documento considerato falso perché non rinvenuto in atti.
In tale situazione — conclude la ricorrente — si sarebbe dovuto verificare, attraverso l’espletamento
di una perizia medica sull’imputata, l’esistenza o meno dei postumi invalidanti, sì da consentire alla
medesima il godimento dell’indennità di accompagnamento.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché sostanzialmente
aspecifico, atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento
concreto con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno
precisamente individuati i capi o i punti oggetto di doglianza, sia perché manifestamente infondato
avendo i giudici territoriali, con motivazione puntuale ed esaustiva, evidenziato come la
responsabilità della Rosato derivi dalla accertata assenza di sottoposizione della medesima ad
alcuna visita medica per l’invalidità civile, con conseguente falsità del verbale di visita medica
collegiale, apparentemente redatto il 7.3.01 e trasmesso alla Prefettura di Palermo, ed irrilevanza del
mancato espletamento di perizia medica, le cui eventuali patologie — hanno correttamente osservato
i giudici di appello — non conferivano automaticamente all’imputata il diritto al riconoscimento del
concesso beneficio economico.

Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
E1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese

Roma, 21 febbraio 2014
IL COS!GÀJERnsore

06-t

processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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