Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 17526 del 06/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 17526 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RUSSO SAVERIO FRANCESCO N. IL 22/04/1980
avverso il decreto n. 30/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI,
del 18/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 18.11.2011 il Presidente del Tribunale di sorveglianza di
Sassari dichiarava inammissibili le istanze di Francesco Saverio Russo, volte
all’ammissione alle misure alternative dell’affidamento al servizio sociale terapeutico e
della detenzione domiciliare, rilevando che il predetto ha già fruito due volte
dell’affidamento ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, pertanto detta misura non
può essere più applicata, e che a norma dell’art. 58 -quater Ord. Pen. la detenzione
domiciliare non è ammissibile in presenza della revoca in data 10.2.2011 della misura

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il condannato,
personalmente, contestando sostanzialmente le circostanze di fatto alle quali era
conseguita la revoca dell’affidamento terapeutico ed insistendo per la rivalutazione delle
istanze tenuto conto della condizioni di salute.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Invero, il ricorrente da un canto deduce circostanze di fatto prive di qualsivoglia
correlazione con Il provvedimento impugnato, riferendosi alla revoca dell’affidamento
terapeutico; dall’altro, chiede, peraltro genericamente, la rivalutazione delle istanze
avanzate che non può trovare accesso nel giudizio di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, al sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 6 dicembre 2012.

dell’affidamento in prova terapeutico.

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